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BONUS PRIMA CASA UNDER 36: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 [EasyDNNnews:IfExists:GalleryBackLink] [EasyDNNnewsLocalizedText:ViewInGallery] [EasyDNNnews:EndIf:GalleryBackLink]
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BONUS PRIMA CASA UNDER 36: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023

Il BONUS PRIMA CASA UNDER 36, introdotto con Decreto Legge n.73/2021 e prorogato già per ben due volte con le Leggi di Bilancio 2022 e 2023, contiene una serie di agevolazioni fiscali, che favoriscono l’acquisto della “prima casa” da parte dei giovani di età inferiore a 36 anni.

Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che:

  • acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023
  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stato stipulato
  • hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui (per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021)

Quali sono le agevolazioni previste dalla normativa:

  • per gli acquisti non soggetti a IVA, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.
  • per le compravendite soggette a IVA, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA pagata al venditore, che può essere utilizzato:
    • per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • per pagare l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
    • per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Quali sono gli Immobili ammessi al beneficio:

  • gli immobili appartenenti alle categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)

A/3 (abitazioni di tipo economico)

A/4 (abitazioni di tipo popolare)

A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

A/6 (abitazione di tipo rurale)

A/7 (abitazioni in villini)

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

  • le pertinenze rientranti nelle categorie:

C/2 (magazzini e locali di deposito)

C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)

C/7 (tettoie chiuse o aperte)

(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

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CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

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