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PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE LE DEDUZIONI COMPETONO CON RIFERIMENTO ALL’ASSEGNO CORRISPOSTO ALL’EX CONIUGE SOLO NEL CASO DI MATRIMONIO OPPURE UNIONE CIVILE.
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PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE LE DEDUZIONI COMPETONO CON RIFERIMENTO ALL’ASSEGNO CORRISPOSTO ALL’EX CONIUGE SOLO NEL CASO DI MATRIMONIO OPPURE UNIONE CIVILE.

NON È POSSIBILE DEDURRE DAL REDDITO COMPLESSIVO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO EROGATO ALL’EX CONVIVENTE MORE UXORIO

La risposta all’interpello n. 657 del 5 ottobre 2021, chiarisce il trattamento fiscale all’assegno di mantenimento da corrispondersi all’ex convivente.

L'art. 10, comma 1, lettera c), TUIR dispone che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Tale disciplina è prevista espressamente per i casi di separazione o divorzio, ma nulla è disciplinato per l'ex convivente more uxorio (convivente di fatto).

La legge n. 76/2016, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze stesse equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge n. 184/1983), le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Nulla invece è detto in relazione alle convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Ai fini dell'accertamento della "stabile convivenza" viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).

La disciplina contenuta nell'art. 10, comma 1, lettera c), TUIR, avendo natura agevolativa, e quindi eccezionale, non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.

Ne consegue, che non è possibile dedurre dal reddito complessivo l'importo del contributo erogato alla ex convivente more uxorio per il pagamento del canone di locazione.    

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