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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA IN PILLOLE
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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA IN PILLOLE

INTERVENTI SU 110% E TRACCIABILITA’ DELLE SPESE

PILLOLA 1) interrogazione n. 5-06630.  In particolare ci soffermiamo sulla questione CILA vs difformità edilizie.

Gli interventi oggetto del superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia. Questo assunto richiama una news che avevamo pubblicato per la fine del mese di luglio, che però merita un ulteriore approfondimento, rispetto alla condotta che sarà chiamato a tenere il notaio rogante nel caso di compravendita immobiliare che sarà verosimilmente diverso a seconda che vi sia un 110% piuttosto che un 50%.

Con il nuovo comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) il legislatore ha scollegato i provvedimenti di natura fiscale da quelli edilizi. Infatti, viene previsto che per gli interventi in grado di attribuire il diritto alla detrazione del 110%, senza demolizione e ricostruzione, è necessaria unicamente la CILA. Inoltre, nel modello di CILA il soggetto interessato non dovrà comunicare nulla circa la regolarità urbanistica dell’immobile.

La medesima disposizione individua puntualmente le fattispecie che determinano la decadenza dal beneficio della detrazione del 110%.

L’ultimo periodo del comma 13-ter così recita:

“Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità della CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Dalla lettura della norma però, un dubbio ci assale e cioè , la portata circoscritta del beneficio della detrazione nonostante gli abusi commessi in passato.

La disposizione fa riferimento agli interventi di cui al comma 13-ter, che a sua volta richiama “gli interventi di cui al presente articolo”. Conseguentemente, se il beneficio della detrazione trae origine da interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il diritto alla detrazione. Ciò in quanto la “clausola di salvaguardia” è circoscritta al superbonus e al sismabonus che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110%.

Tale circostanza dovrà necessariamente essere tenuta in considerazione dal notaio rogante, nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile.

Si consideri, ad esempio, l’art. 34-bis, comma 1, D.P.R. n. 380/2001. La norma prevede che “il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”. Si supponga che le altezze eccedano detto limite e che siano al 3%, tale abuso non determina l’impossibilità per il notaio rogante a celebrare l’atto, ed ipotizziamo che il predetto immobile sia stato oggetto di interventi di cui all’art.119 del DL 34/20.

Dal momento che l’art.  16-bis, comma 8, del TUIR, prevede che nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile, le quote di detrazione residue si trasferiscano automaticamente all’acquirente, salvo il caso in cui il venditore non manifesti espressamente nell’atto la volontà di trattenere a sé il beneficio delle quote residue di detrazione. In questo caso ci troveremmo nella situazione, che se i lavori fossero consistiti nel 110% avrebbe operato la clausola di salvaguardia manlevando l’acquirente da possibili problemi in ordine al recupero delle detrazioni recuperate a seguito della compravendita, lo stesso esito però non si realizzerebbe nel caso di Bonus casa in quanto l’agenzia recupererebbe le detrazioni in capo all’acquirente, tale circostanza dovrà essere resa nota dal notaio rogante.

PILLOLA 2) interrogazione n. 5-06580, a seguito dell'introduzione del nuovo obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti, resta confermato in capo al CAF che appone il visto di conformità, l'onere di richiedere la documentazione contabile in fase di trasmissione della dichiarazione al fine di verificare la corrispondenza con quanto riportato in dichiarazione.

A nulla rileva la circostanza che la stessa sia stata sostenuta mediante moneta elettronica e che i documenti siano confluiti nel “ sistema tessera sanitaria”, va detto che la norma non ha modificato i presupposti stabiliti dall'art. 15 TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri e del successivo controllo.

Nello specifico, l’art. 4, comma 3, lettera c), D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite CAF, deve essere prodotta da parte del contribuente anche la relativa documentazione così che si possa verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quanto contenuto nella documentazione contabile.

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