Caf News 24 - Archivio

135678910Last
[EasyDNNnews:IfExists:Event]
[EasyDNNnews:IfExists:EventRegistration][EasyDNNnews:EventRegistration:RegisterButton][EasyDNNnews:EndIf:EventRegistration] [EasyDNNnews:IfExists:Payment][EasyDNNnews:Price][EasyDNNnews:EndIf:Payment] [EasyDNNnewsLocalizedText:Eventdate]: [EasyDNNnews:EventDate] [EasyDNNnewsLocalizedText:ExportEvent] [EasyDNNnews:IfExists:EventLocation]

[EasyDNNnewsLocalizedText:EventLocation]: [EasyDNNnews:EventLocation]

[EasyDNNnews:EndIf:EventLocation] [EasyDNNnews:IfExists:EventRegistration]
  • [EasyDNNnewsLocalizedText:NumberOfAttendants]: [EasyDNNnews:EventRegistration:NumberOfAttendants]
  • [EasyDNNnewsLocalizedText:MaxNumberOfTickets]: [EasyDNNnews:EventRegistration:MaxNumberOfTickets]
  • [EasyDNNnewsLocalizedText:NotUsedTickets]: [EasyDNNnews:EventRegistration:NotUsedTickets]
  • [EasyDNNnews:IfExists:Payment]
  • [EasyDNNnewsLocalizedText:Price]: [EasyDNNnews:Price]
  • [EasyDNNnews:EndIf:Payment]
[EasyDNNnews:EventRegistration:InfoMessage] [EasyDNNnews:EndIf:EventRegistration] [EasyDNNnews:IfExists:EventSignUp]

[EasyDNNnewsLocalizedText:AreYouGoing]

[EasyDNNnews:SignUpActionBar]
[EasyDNNnews:EndIf:EventSignUp]
[EasyDNNnews:EndIf:Event]
PER L’ESENZIONE OCCORRE SCEGLIERE UN SOLO IMMOBILE [EasyDNNnews:IfExists:GalleryBackLink] [EasyDNNnewsLocalizedText:ViewInGallery] [EasyDNNnews:EndIf:GalleryBackLink]
CAF News 24
/ [EasyDNNnewsLocalizedText:Categories]: [EasyDNNnews:Categories]

PER L’ESENZIONE OCCORRE SCEGLIERE UN SOLO IMMOBILE

NEL CASO DI PIU’ IMMOBILI FAMILIARI UNO SOLO POTRA’ ESSERE AGEVOLATO

Nel caso tutt’altro che infrequente in cui i coniugi fissino la dimora abituale in un immobile e la residenza in un secondo immobile, occorrerà indicare uno solo fra questi su cui far ricadere il regime di esenzione IMU per la prima casa.

Questo è quanto ha stabilito , il DL 146/21 e cioè, nel caso in cui i coniugi siano non separati e neppure divorziati ed utilizzino più immobili, su uno solo di questi potrà essere calcolata l’esenzione IMU. Tale principio modifica la previsione contenuta nell’art.1 co.741 lett.B) della L.160/19.

Alla luce del novellato disposto normativo, per abitazione principale si intenderà esclusivamente l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono perciò esenti gli immobili adibiti a prima casa tranne quelli scritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota ed alla detrazione, si ricorda che il trattamento agevolato si estende anche le pertinenze che debbono comunque essere classificate nelle categorie C/2 C/6 e C/7.

La questione, nel tempo notevolmente dibattuta e foriera di orientamenti multipli e divergenti, per la prima volta (forse) aveva visto nell’agenzia una visione piuttosto ampia, nel senso che l’Ufficio era portato a ritenere agevolabile anche più di un immobile utilizzato dai coniugi, purché fosse ubicato in comuni diversi, i giudici di legittimità invece, hanno tenuto una posizione decisamente rigida, nel senso che l’agevolazione è ESCLUSIVAMENTE riconducibile al principio di residenza e dimora abituale del nucleo familiare, principio che non trova applicazione, dunque, in una pluralità di immobili.

Perciò, se i coniugi non sono separati o divorziati, l’agevolazione non spetterà su più immobili in nessun caso ed a prescindere dal fatto che i cespiti siano ubicati nello stesso oppure in comuni diversi.

Si aggiunge che non vi è possibilità di fornire da parte del contribuente prova diversa, i giudici infatti, ritengono che il nucleo familiare sia unico per definizione anche con riferimento al luogo ove risiede ed ha i propri interessi, come dire che l’abitazione principale (requisito riferito all’agevolazione) sarà tale nella misura in cui vi risiederà non solo il proprietario ma anche il suo nucleo familiare con continuatività e prevalenza.     

Concludendo, si aggiunge che recenti ordinanze hanno stabilito che le risultanze anagrafiche possono essere superate dalla prova dell’effettività della fruizione dell’immobile, come pure i bassi consumi energetici possono essere a ragione, di converso considerate prove contrarie all’uso come abitazione principale.

Previous Article NUOVE NORME VECCHI LUCCHETTI
Next Article L’Assegno Unico non sostituisce le detrazioni per i familiari a carico che non siano figli fino a 21 anni
Print
5943 Rate this article:
No rating
CAF News 24

CAF News 24CAF News 24

CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

Other posts by CAF News 24
Contact author

Contact author

x

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Empty
Click + to add content