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INPS CON IL MESSAGGIO DEL 20 APRILE UN FOCUS SU CRITERI DI SPETTANZA
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INPS CON IL MESSAGGIO DEL 20 APRILE UN FOCUS SU CRITERI DI SPETTANZA

Su queste pagine abbiamo già ampiamente trattato dell’Assegno Unico Universale, abbiamo anche attivato una sezione specifica all’interno del sito. L’obiettivo che ci siamo posti è, di accompagnare i potenziali fruitori al pieno godimento del nuovo beneficio, destinato a sovvertire principi ormai consolidati, il primo ed il più importante, forse la vera causa della partenza “tiepida”: a differenza degli assegni familiari che i lavoratori trovavano in busta paga, l’Assegno Unico va richiesto.

Con ogni probabilità, proprio l’assenza di questo automatismo ha determinato la parziale adesione da parte dei potenziali destinatari, altro elemento di novità collegato alla necessità di richiederlo è, che fra i beneficiari vengono ora inseriti anche i lavoratori autonomi. 

Anche il periodo di riferimento presenta alcune particolarità, partito da marzo 2022 opererà fino a febbraio 2023, per poi riprendere da marzo 2023 fino a febbraio 2024 e così via. Questo ci fa capire che c’è un arco temporale di riferimento che non sarà l’anno solare gennaio – dicembre, ma piuttosto marzo – febbraio ed in questo periodo i benefici spetteranno in funzione della composizione del nucleo e del proprio indicatore ISEE, non solo, in questo periodo possono accadere eventi che mutano la composizione del nucleo familiare di riferimento o comunque esserci condizioni soggettive che impongono condotte tese a massimizzare i benefici della misura previdenziale.

Per questi motivi, l’INPS con il messaggio 1714 del 20 aprile, fornisce utili precisazioni che a seguire sintetizzeremo.

La nota inizia ripercorrendo le direttrici della norma, ricordando ad esempio che spetta una maggiorazione di 30 euro nel caso in cui i genitori siano titolari di reddito da lavoro, ricordando che tale importo andrà correlato col proprio indicatore ISEE, per ridursi gradualmente fino ad annullarsi per valori da 15.000 fino a 40.000.

L’Inps chiarisce che fra i redditi si includono, sia redditi da lavoro dipendente o pensione che redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Chiarisce anche l’aspetto temporale, cioè dovranno essere percepiti al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Ai fini della determinazione dei redditi rilevano anche:

  • importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  • il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
  • i redditi di genitori lavoratori agricoli autonomi.

In altri interventi si è detto che l’Assegno Unico Universale è un provvedimento che ha al centro la famiglia come soggetto titolare di diritti, la nota prende perciò in esame le maggiorazioni riferite alla composizione dei nuclei familiari, ricordando che tale importo oscilla da 85 fino a 15 euro mese, con la possibilità di un’extra maggiorazione di 100,00 euro per nuclei familiari con 4 o più figli.

Al riguardo occorre una specifica precisazione, se nel nucleo vi fossero figli di genitori diversi, le maggiorazioni spetteranno unicamente in relazione a questi figli, cioè coloro per i quali è accertato il rapporto di genitorialità. Questa valutazione fa si che ai fini ISEE siano considerati tutti i figli a carico, ancorché alcuni di essi non abbiano per i motivi prima riportati diritto all’assegno unico.

In mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

La questione dei genitori separati.

LA regola principale è che l’assegno sia condiviso fra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero l’affido condiviso, viene comunque riconosciuta la possibilità che la misura possa essere erogata previo accordo, ad uno solo dei genitori.

Ci sono però dei casi in cui l’assegno viene obbligatoriamente liquidato ad uno solo dei genitori.

Ciò accade se dipende da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti da cui risulti, che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.

Potrebbe anche accadere che sia il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, a disporre l’erogazione del contributo ad uno solo dei genitori.

Da un punto di vista procedurale, nella prima istanza non occorre allegare alcun provvedimento, sarà l’Inps a richiederne copia, così come sarà possibile per l’altro genitore presentare documentazione comprovante una diversa previsione.

La maggiore età dei figli.

La norma, ricordo, prevede la possibilità di liquidare l’assegno anche per figli maggiorenni, questo fino al compimento dei 21 anni ma a determinate condizioni:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Sempre con riferimento ai figli maggiorenni, l’Inps ulteriormente chiarisce che, fino al compimento dei 21 anni se conviventi con uno o entrambi i genitori, faranno parte del nucleo familiare in cui convivono, a prescindere dal carico fiscale a condizione che, nell’anno di riferimento della domanda, non possiedano un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Ultimo aspetto affrontato è la circostanza del compimento della maggiore età successivamente alla domanda, nel caso in cui non ricorrano le circostanze richiamate in precedenza e cioè per il mantenimento a carico dei figli fino a 21 anni. In questo specifico caso il figlio stesso diventerà fruitore dell’Assegno e dunque verrà meno la scheda presentata dal genitore con l’inserimento del figlio ora maggiorenne che dovrà in autonomia provvedere alla richiesta.

L’Inps chiarisce ulteriormente che laddove il figlio non presenti domanda in autonomia, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda ove lui ancora compariva a carico dei genitori verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.

Il genitore richiedente dovrà dunque integrare la propria domanda, si ricorda che questa integrazione sarà possibile fino alla fine dell’anno di riferimento che come ricordato in apertura è fissata al 28 febbraio dell’anno successivo.

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