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ANCORA SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEL 30%
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ANCORA SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEL 30%

Come noto il comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020, ha disposto che per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari eseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, alla ricorrenza di una specifica condizione e cioè, che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere ricompresi anche i lavori non agevolati ai fini del Superbonus o, più semplicemente, rimasti a carico del contribuente.

Le maglie sono state opportunamente allargate al fine di permettere la ricorrenza dello specifico limite a più operazioni possibili, perché in un primo momento gli altri lavori erano stati tenuti fuori dal computo.

Ma l’allargamento, anche se foriero di maggiori opportunità è al contempo origine di dubbiosità soprattutto in ragione della necessità di poter fornire, come richiesto dalla norma, una data certa al raggiungimento del predetto limite, soprattutto con riferimento alla documentazione che possa validamente attestarne la ricorrenza.

Va detto che l’Amministrazione, fino ad ora non ha fornito indicazioni certe aventi valore univoco, fortunatamente, nella questione interviene la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017, n. 58 in tema di sismabonus la quale, a specifico quesito della Rete Professioni Tecniche, fornisce linee operative al fine di poter compiutamente dimostrare il raggiungimento del 30 per cento dell’intervento complessivo di cui al predetto comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020.

Con specifico riferimento alla questione in commento la Commissione ha affermato che il raggiungimento del valore soglia debba essere certificato dal direttore dei lavori il quale, responsabile dell’adempimento, dovrà provvedere alla redazione di un’apposita dichiarazione supportata da idonea documentazione probatoria quale, a titolo meramente esemplificativo, il libretto delle misure, lo stato avanzamento lavori dettagliato, un rilievo fotografico, copia dei documenti di trasporto e/o delle fatture. Per determinare la data certa, la Commissione indica la necessità della tempestiva trasmissione al committente o all’impresa esecutrice, via PEC o raccomandata AR, della certificazione e dei suoi allegati.

A complicare la situazione vi è che questa non è l’unica soluzione prospettata, infatti,  una delle principali società di consulenza chiamate dagli istituti di credito alla verifica della ricorrenza delle condizioni per la detrazione, discostandosi parzialmente dalle indicazioni della predetta commissione consultiva, ha comunicato agli istituti di credito, la necessità di inoltrare la certificazione entro il 30 settembre 2022, sempre a mezzo PEC, non al committente ma direttamente allo Sportello Unico dell’Edilizia.

Dalla verifica di quanto sopra emerge un dato su tutti e cioè la necessità di un atto che possa conferire la certezza della data in funzione della ricorrenza del diritto alla detrazione. La norma infatti, non solo prevede un obiettivo quantitativo, ma fissa uno specifico termine temporale che non ammette deroghe o eccezioni.

Un ultimo aspetto, attenzione, la quota del 30% deve essere commisurata all’intervento complessivamente considerato (risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791 del 2021), sommando i lavori antisismici e quelli rilevanti ai fini dell’efficientamento energetico dell’edificio, con la possibilità di computare, se utile al raggiungimento della soglia, tutti gli altri interventi di recupero edilizio realizzati a valere però sul medesimo titolo abilitativo, prescindendo dal fatto che siano agevolati o meno.

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