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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Dal 21 dicembre 2021 è in vigore l’obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, nel caso si stipuli un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.

Questo provvedimento prevalentemente votato al contrasto dell’utilizzo difforme delle predette forme di lavoro autonomo, ha subito numerosi interventi interpretativi, ed oggi possiamo analizzarlo nella sua veste presumibilmente definitiva.

L’ art. 14 del D.L.gs. n. 81/2008 - come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – ha previsto che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

La comunicazione va effettuata in relazione ai rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021).

Relativamente al provvedimento si è discusso molto ed in relazione a due aspetti:

  1. Chi dovesse fare le comunicazioni
  2. Le modalità di invio ed il contenuto delle stesse

In relazione alla comunicazione sono previsti obblighi specifici ma anche numerose esenzioni.

L’obbligo della comunicazione vige nei confronti dei committenti che operano in qualità di imprenditori, molte di più sono invece le esenzioni, che interessano:

  1. Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, invece risultano obbligati nel caso utilizzino il lavoratore autonomo nello svolgimento delle attività imprenditoriali anche se accessorie;
  2. aziende di vendita diretta a domicilio in quanto i lavoratori non sono inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c.  
  3. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici  
  4. Gli studi professionali solo se non organizzati in forma di impresa  
  5. i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
  6. le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  7. i partiti politici;

Si aggiunge che le esenzioni non operano esclusivamente con riferimento alle caratteristiche del committente, ma anche alla natura della prestazione resa dal collaboratore.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto si riportano ulteriori esimenti:

  1. prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale, in quanto produce redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986;
  2. lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale ( es: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi),nel caso di attività svolta da remoto valgono tutte le esimenti sopra evidenziate, soprattutto con riferimento alla natura intellettuale dell’opera prestata
  3. prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo
  4. rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
  5. le attività di volontariato a fronte della quale tali soggetti percepiscono solo rimborsi spese, in quanto risultano mancanti i requisiti dell’art. 2222 c.c., salvo verifica dell’effettività del rapporto
  6. prestazioni rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

Sulla base di quanto riportato sopra, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale così come risultate dalla lettera d’incarico.

L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore.

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

  • Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:
  • codice fiscale o partita iva;
  • denominazione;
  • sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

  • codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
  • dati anagrafici;
  • cittadinanza;
  • estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
  • domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

  • data di inizio;
  • durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;

N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

  • descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
  • compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
  • sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

  • dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

  • la data di trasmissione della comunicazione;
  • il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

Esiste un periodo transitorio che si protrarrà fino al giorno 30 aprile, periodo oltre il quale non sarà più possibile, inviare la comunicazione via e-mail ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

In questo caso e fino al 30 di aprile il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio
  • compenso previsto.

Prima di concludere analizziamo l’elemento più importante e cioè quali sono glie elementi che caratterizzano una collaborazione occasionale.

Disciplina normativa di riferimento

  1. Art. 2222 e ss. cod. civ.;
  2. Consiste nel compimento, da parte del lavoratore, di un’opera o di un servizio a favore del committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
  3. La forma scritta del contratto non è obbligatoria ma consigliata ai fini della prova (es. lettera di incarico);

Caratteristiche del rapporto di lavoro

  1. Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione;
  2. Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente;
  3. Carattere episodico e non professionale dell'attività;
  4. Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

Compenso (*)

  1. La determinazione è rimessa all’autonomia delle parti;
  2. Non è previsto alcun limite minimo o massimo;
  3. Non è prevista la maturazione, a favore del lavoratore, di altri diritti (es. retribuzioni differite, ferie, congedi, straordinari);

Obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione sparata INPS ex L. n. 335/1995

Si, solo se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a 5.000 euro (art. 44, co. 2, L. n. 326/2003);

Obblighi di salute e sicurezza sul lavoro

Al lavoratore si applicano integralmente le tutele previste dal TUSL (cfr. artt. 2, 21 e 89, co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 81/2008);

Aliquota contributiva Ge.S. INPS

(relative all’anno 2021, ove previsto il contributo)

  1. 24% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
  2. 33,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  3. La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore;
  4. Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari a 103.055,00 euro;

Iscrizione nel L.U.L.

Non previsto

Obbligo assicurativo INAIL e D.N.A.

Non previsto

Obblighi comunicativi

Si, a far data dal 21 dicembre 2021 all’ITL territorialmente competente via SMS o con e-mail (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

Conseguenze in caso di omessa o ritardata comunicazione all’ITL

Sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale;

Classificazione dei redditi e trattamento fiscale

  1. Redditi diversi (art. 67, co.1, lett l), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR);
  2. Il compenso è assoggettato alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.

(*) anche se in relazione al compenso non è previsto un minimo ed un massimo, si tenga presente che il limite dei 5.000,00 euro lordi rappresenta una soglia oltre la quale si attivano gli adempimenti di natura previdenziale sopra evidenziati

L’omessa comunicazione è sanzionata in riferimento a ciascun collaboratore per il quale non si fosse denunciato l’utilizzo, l’ammenda parte da 500,00 euro e può arrivare fino a 2.500 euro, viene altresì applicato il computo ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che si ricorda sarà adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.



Chiedi tutte le informazioni di cui hai bisogno presso la sede CAF MCL a te più vicina.

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