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UNA RIFLESSIONE SULLE CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA E SUI SOGGETTI ABILITATI
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UNA RIFLESSIONE SULLE CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA E SUI SOGGETTI ABILITATI

La possibilità della quarta cessione dopo il “Decreto Aiuti” sappiamo essere esclusivamente riservata alle banche e le società facenti parte di gruppi bancari.

Lo scopo è quello di aumentare la circolarità “protetta” dei crediti e non ingolfare gli istituti bancari, i quali potranno effettuare un’ulteriore cessione dei crediti originati dai bonus edilizi a favore di clienti professionali privati, individuati con regolamento Consob, a condizione di intrattenere con gli stessi un rapporto di conto corrente.

La conversione del DL 4/22 ha previsto che l’ulteriore ed “ultima” cessione, non necessariamente deve essere preceduta da altre tre dello stesso tenore ma può intervenire in qualsiasi momento e come tale interrompere anche prima del quarto passaggio la circolazione del credito, perché sappiamo che il privato così definito non potrà poi a sua volta cedere ulteriormente il credito acquisito.

Solo la prima cessione potrà essere effettuata in favore di qualsiasi soggetto, quindi anche nei confronti di terzi anche completamente estranei rispetto al contratto di appalto, le ulteriori due cessioni sono valide solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 di cui al D.lgs. n. 385/1993, di società appartenenti ad un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia e perciò se la quarta ipotesi prima richiamata intervenisse ad esempio come terza è ovvio che il cerchio delle cessioni si ferma perché il privato è abilitato a fare solo la prima. 

Chiarito questo aspetto occorre ragione su di un ulteriore questione, e cioè, il primo soggetto che procede alla cessione / sconto cioè il committente dei lavori, per usufruire dei benefici così come specificato con la circolare n. 24/E del 2020 deve essere titolare di un reddito imponibile.

Diversamente non potrà effettuare né la cessione del credito, né beneficiare dello sconto in fattura. Secondo l’Amministrazione finanziaria, perciò, come presupposto alla cessione vi debbono essere le condizioni che consentirebbero al soggetto in questione (committente dei lavori) di poter beneficiare della comunque detrazione.

Tale precisazione ed arrivo alle conclusioni, non deve indurci a ritenere che il primo acquirente (perciò non il committente) debba necessariamente essere un soggetto che abbia reddito imponibile, infatti quest’ultimo come primo acquirente non solo potrà anche successivamente cedere alle banche il credito ma potrà utilizzare quel credito in compensazione, in quanto acquirente di un credito che potrà/dovrà spendere nelle more dell’attività esercitata, ad esempio portandolo in compensazione per ritenute di acconto pur non essendo esso stesso titolare di reddito imponibile.

L’unica regola applicabile, da qui la valutazione di opportunità in capo all’acquirente, e cioè, il credito di imposta dovrà essere utilizzato in compensazione con le stesse modalità previste per il cedente. Se, ad esempio, la spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2022 in avanti, la compensazione dovrà essere effettuata in quattro quote annuali di pari importo e potrà avere ad oggetto debiti contributivi dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori, oppure ancora con le ritenute Irpef ma l’acquirente dovrà sapere che le eventuali quote di credito non utilizzate nell’anno saranno definitivamente perse.

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