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FONDO GASPARRINI, ATTRAVERSO IL QUALE I TITOLARI DI UN MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE.
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FONDO GASPARRINI, ATTRAVERSO IL QUALE I TITOLARI DI UN MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE.

TORNA LA CHANCE DI ACCEDERE AL FONDO PER I MUTUI GIÀ AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO PRIMA CASA. FINO AL 31 DICEMBRE NON È NECESSARIO PRESENTARE L’ISEE ED È NUOVAMENTE AUMENTATO A 400.000 EURO L’IMPORTO MASSIMO DEL MUTUO CHE PUÒ BENEFICIARE DELL’INTERVENTO DEL FONDO.

Il Fondo Gasparrini permette ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull'importo del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell'ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario.

Con il decreto Sostegni bis è ritornata in vigore la disciplina straordinaria dettata dall’art. 54, comma 1, del decreto Cura Italia.

Pertanto. L’accesso al Fondo, fino al 31 dicembre 2021, è di nuovo consentito ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza Coronavirus.

DISCIPLINA ORDINARIA

consente l'ammissione ai benefici del Fondo nei soli casi di:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);

- morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%

- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni

DISCIPLINA STRAORDINARIA

Fino al 31 dicembre 2021, la platea dei potenziali beneficiari è allargata:

- a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Coronavirus

- a cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo

Fino al 31 dicembre 2021, è possibile richiedere i benefici del Fondo anche:

- per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché in regola con il pagamento delle rate degli ultimi 3 mesi;

- per i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;

- per i titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per i mutui prima casa.

Fino al 31 dicembre 2021 per l’accesso al Fondo non è stata richiesta la presentazione dell’ISEE.

Fino al 31 dicembre è valida la procedura veloce, che permette alla banca di sospendere le rate del mutuo senza attendere l’esito della richiesta da parte di Consap.

Fino all’8 aprile 2022 sono ammessi ai benefici del Fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno.

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