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CESSIONI DEI CREDITI AL RUSH FINALE
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CESSIONI DEI CREDITI AL RUSH FINALE

Giorni al cardiopalma per chi vorrà sfruttare al massimo le possibilità di utilizzo dei crediti da bonus edilizi. Infatti, se nelle more dell’entrata in vigore  dell’art.28 del Decreto Sostegni ter n.4/22 si riuscirà ad esercitare la prima o l’ennesima cessione, a far data dal 07 febbraio ci sarà la possibilità di un’altra operazione, diversamente a far data dal 7 di febbraio dovrebbe essere possibile esercitare una sola cessione, questo a prescindere dalla natura del cessionario. Vero è che di condizioni sospensive dei termini potrebbero essercene più di una; la prima, l’effettiva operatività della piattaforma, l’Agenzia al riguardo ha comunicato “lavori in corso fino al 4 di febbraio”, l’esperienza ci ha insegnato che l’inconveniente è sempre dietro l’angolo, l’altra condizione potrebbe essere una rivisitazione della norma, anch’essa sempre possibile, visto il gran vespaio (eufemisticamente definibile tale) sollevato. 

Per comprendere l’esigenza di porre la massima attenzione alla scadenza, oltre alla norma transitoria cui ci si è riferiti, credo possa tornare utile un’analisi delle diverse circostanze che condizioneranno la cessione. Chiarito che il cliente che ha optato per lo sconto non è direttamente interessato dagli effetti del provvedimento, è evidente che sulla graticola ci rimarrà il fornitore del bene o servizio il quale avrà tutto l’interesse ad accelerare al massimo la cessione del credito, per due motivi, la sostanziale riduzione dei soggetti interessati ad acquisire il credito e non solo per i novellati vincoli asseverativi, ma soprattutto per la sopravvenuta impossibilità per il cessionario che riceve il credito di poterlo a sua volta cedere se tale operazione si concretizzasse appunto oltre il termine del 7 di febbraio.

Senza dimenticare che la limitazione all’utilizzo successivo al primo, inevitabilmente impatterà sul valore degli stessi crediti, diminuendone così l’appetibilità.

Da non escludere poi, che il presumibile superlavoro della piattaforma (laddove abilitata come premesso, per il giorno 4 febbraio) non riesca a sostenere il notevole flusso dei dati relativi alle comunicazioni.       

La norma transitoria lascia ancora ampi margini di dubbio, ad esempio, non è chiaro se la data del 7 febbraio possa essere considerata opponibile all’agenzia anche solo con riferimento al momento in cui si concretizza l’accordo fra le parti  o se questa debba necessariamente interessare la comunicazione stessa.

Al riguardo la circolare 16/21 afferma con cristallina certezza che non assume alcuna rilevanza la forma dell’accordo raggiunto fra le parti, il che ci porterebbe, di converso a pensare, che non sarà considerato valido, siamo per questo, più propensi ad immaginare che l’Agenzia si orienterà a riferirsi alla data con riferimento al momento della trasmissione della comunicazione di cessione.

Concludo, esortando tutti coloro che avessero in programma una prima cessione “immediata” così da poter spendere una seconda “chance” in epoca successiva, non solo di affrettarsi, ma ad abbinare i due adempimenti; l’accordo fra le parti (a prescindere dalla forma adottata) ma soprattutto la comunicazione di cessione del credito, che stante la tempistica attualmente conosciuta dovrà avvenire entro e non oltre domenica 6 febbraio 2022. 

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