FINALMENTE ADOTTABILE DA TUTTI IL 730 SENZA SOSTITUTO
Sono più di trent’anni che disserto di assistenza fiscale e tornando indietro oltre che alla mia gioventù anche al momento dell’istituzione del modello 730, ricordo con quanto entusiasmo salutammo la definitiva istituzione del principio dell’assistenza fiscale secondo un modello in parte veicolato dall’esperienza fiscale dei nostri cugini transalpini.
L’aspetto che registrò unanime consenso fu la possibilità dell’immediato riversamento delle somme relative a crediti erariali in busta paga, da molti fu considerata una vittoria di civiltà.
Finalmente i lavoratori potevano smarcarsi dalle dipendenze dalla procedura macchinosa dell’allora Ministero delle Finanze per riscuotere i loro crediti fiscali, che a quel punto incredibilmente (per il tempo) potevano essere riscossi addirittura il mese successivo alla loro maturazione.
Quanti 730 siano passati sotto i ponti non saprei, ma va registrato che questo infinito flusso di modelli ha nel tempo denunciato una sempre maggiore disaffezione a questa procedura, cosa sorprendente soprattutto in relazione ai crediti.
Le cause sono state molteplici, si va dai sostituti incapienti a quelli invece purtroppo, inadempienti, per passare per una latente indisponibilità del lavoratore a coinvolgere il datore di lavoro per somme oltre il meritato stipendio, va detto che a volte tali pulsioni sono parse irragionevoli ed incomprensibili, fatto sta che questo “amarcord” sempre più si è fatto largo fra i contribuenti al punto da far auspicare un sollecito ritorno al passato, cioè a che fosse direttamente l’Agenzia delle Entrate a liquidare quanto spettante e per situazioni di tenore opposto, procedere al pagamento delle imposte tramite F24.
La cartina tornasole di questa tendenza, è stata l’epoca post pandemica. In tale drammatica occasione, viste anche le condizioni in cui vertevano gli stessi sostituti d’imposta, l’AdE aprì la possibilità al ricorso del “730 senza sostituto” anche in presenza di sostituto, non legando tale possibilità alla ricorrenza di specifiche condizioni ma rimettendola ad una semplice valutazione di opportunità/necessità da parte del contribuente.
Pur nella drammatica certezza delle difficoltà, molti per mera opportunità operarono tale scelta, al punto che l’anno successivo quando tale possibilità non fu più liberamente perseguibile, le doglianze furono numerose e taluni contribuenti a dispetto delle norme e delle proprie condizioni lavorative ne fecero comunque ricorso.
A regime l’opzione per il 730 senza sostituto era possibile solo a fronte di specifiche condizioni, quali ad esempio: la disoccupazione al momento dell’assistenza fiscale oppure lavoratori domestici che per definizione non hanno datori di lavoro che posso essere sostituti d’imposta.
Anche in altri interventi su queste stesse pagine ho presentato gli sforzi dell’attuale Esecutivo ad una progressiva riduzione della distanza Erario – Contribuente; lo ha fatto attivando procedure che in molti casi sono andate incontro a precise istanze dei cittadini, questa è una di quelle.
Per questo dal 2024, i contribuenti non titolari di partita IVA (lavoratori dipendenti, pensionati o altro) potranno compilare la versione “senza sostituto d’imposta” del modello 730/2024, ai sensi dell’art. 2 del decreto Adempimenti Tributari (D.Lgs. n. 1/2024).
Questo indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Non solo, tale possibilità è riconosciuta oltre che nel caso di 730 ordinario, anche nel caso del precompilato.
Al contribuente basterà indicare nel modello 730/24:
- nel frontespizio, nelle informazioni relative al contribuente, la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”;
- nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
A seguito di queste modifiche sempre dal 2024 è stata estesa ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di:
chiedere il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto, tramite modello F24, entro i termini ordinari (30 giugno).
Perciò in caso di modello 730, precompilato o ordinario, presentato con la modalità “senza sostituto” (questo a prescindere dalla circostanza che il sostituto sia mancante per davvero) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il CAF:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente.
I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche.
Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione web dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie, in questo caso poi, l’eventuale rimborso sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria
Mi astengo da ulteriori valutazioni, riporto solo una mia reminiscenza giovanile, il mio Dominus nel periodo di pratica professionale soleva ricordarmi: le imposte che fanno male, sono quelle che dovresti pagare con i soldi che non hai più.
Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”
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