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(pt.1) DOPPIA SCADENZA PER LA RISCOSSIONE, VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 30 GIUGNO MA ALLA CASSA CI SI ANDRA’ DAL 02 AGOSTO
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(pt.1) DOPPIA SCADENZA PER LA RISCOSSIONE, VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 30 GIUGNO MA ALLA CASSA CI SI ANDRA’ DAL 02 AGOSTO

LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCONO CHE I PAGAMENTI DEGLI ATTI SOSPESI FINO AL 30 GIUGNO DAL DECRETO SOSTEGNI BIS DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE, QUINDI ENTRO IL 31 LUGLIO 2021; CADENDO DI SABATO, IL TERMINE ULTIMO SLITTA A LUNEDÌ 2 AGOSTO.

L’art. 9 del decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/2021) ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 del termine finale di sospensione dell’attività di riscossione e dei versamenti.

Dal 1° luglio riprenderanno le notifiche delle cartelle di pagamento, degli altri atti nonché delle procedure di riscossione.

I versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione e avvisi di addebito INPS, sospesi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, dovranno essere versati entro il 2 agosto 2021 (il 31 luglio 2021 cade di sabato).

Rimangono comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo compreso dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021)

Quali sono in concreto gli effetti di questo provvedimento?

  • Fino al 30 giugno 2021 viene sospesa la notifica di cartelle esattoriali;
  • Fino al 30 giugno sono sospese tutte le procedure quali ipoteche e fermi amministrativi;
  • Fino al 30 giugno risultano sospesi gli effetti dei pignoramenti presso terzi avviati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), su stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Ed invece a partire dal 1° luglio 2021, cessati gli effetti della sospensione di cui sopra, torneranno in vigore gli obblighi in capo al soggetto terzo debitore, con la conseguenza che dovrà rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito, stesso dicasi per la notifica delle cartelle esattoriali e l’operatività delle altre misure cautelari previste (ipoteche o fermi amministrativi).

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