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IN RELAZIONE AGLI EDIFICI POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO VA VERIFICATO CHE L'EDIFICIO OGGETTO DEGLI INTERVENTI SIA RESIDENZIALE NELLA SUA INTEREZZA. (PARTE PRIMA)
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IN RELAZIONE AGLI EDIFICI POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO VA VERIFICATO CHE L'EDIFICIO OGGETTO DEGLI INTERVENTI SIA RESIDENZIALE NELLA SUA INTEREZZA. (PARTE PRIMA)

L’AGENZIA CHIARISCE CHE È POSSIBILE FRUIRE DEL SUPERBONUS, IN PRESENZA DI OGNI ALTRO REQUISITO, SOLO QUALORA LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE A RESIDENZA RICOMPRESE NELL'EDIFICIO SIA SUPERIORE AL 50%. RESTA ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI BENEFICIARE DEL SUPERBONUS PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI "TRAINATI" REALIZZATI SULLE SINGOLE UNITÀ NON RESIDENZIALI. LO HA SPECIFICATO L’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISPOSTA A INTERPELLO N. 397 DEL 9 GIUGNO 2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 397 del 9 giugno 2021 con cui ha rettificato parzialmente la risposta n. 231 del 9 aprile 2021, riguardante le condizioni per accedere al superbonus e gli interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Lo sconto in fattura

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e anche con la circolare n. 30 del 2020.

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