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QUALI EFFETTI SULLA LIQUIDITA’ DELLE BANCHE PORTERA’ IL LIMITE DELLE CESSIONI
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QUALI EFFETTI SULLA LIQUIDITA’ DELLE BANCHE PORTERA’ IL LIMITE DELLE CESSIONI

La recente crisi ucraina ha fatto si che si prevedessero crediti d’imposta concessi in forma variabile a favore delle per le imprese energivore o comunque quelle che fanno per la loro produzione notevole uso di energia, quale luce e gas.    

Fin qui tutto bene, però occorre spostarci col pensiero ai prossimi mesi immaginando un afflusso di richieste di cessione di crediti la cui intensità sarà determinata dal concomitante afflusso delle cessioni dei crediti in edilizia.

C’è da dire che anche nel settore energia viene prevista dal richiamato DL una norma in tutto e per tutto simile a quella relativa alla cessione dei bonus edilizi, infatti anche in questo caso, si applica la regola delle tre cessioni. La prima sarà “libera”, vale a dire potrà essere effettuata in favore di ogni soggetto. Invece, la seconda e la terza potranno essere effettuate esclusivamente nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario.

In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese energivore cedenti dovranno chiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la spettanza del credito stesso. I cessionari potranno usufruire del credito d’imposta con le stesse modalità con cui il soggetto cedente ne avrebbe fruito cioè entro e non oltre il 31 dicembre 2022.  

La conseguenza sarà che le banche dovranno fare per i bene i loro conti, il rischio di ingolfamento è molto più che un’ipotesi, ricordo infatti che la norma prevede l’impossibilità di utilizzo dei crediti inutilizzati negli anni successivi, questo prefigura il rischio per gli istituti di credito che il vantaggio acquistato possa trasformarsi in una perdita secca, questo sicuramente determinerà una minore propensione all’acquisto da parte di banche, poste ed intermediari finanziari o comunque vista la necessità di pianificare l’utilizzo nel 2022 dei crediti per energia, di tenere al palo quelli per l’edilizia. 

Ricordo che, l’art. 121, comma 3 del D.L. n. 34/2020 prevede a proposito dei bonus nell’edilizia, che “il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.Questa somma di crediti provenienti dall’edilizia e dal settore energetico si sommeranno a fronte di una capienza normativamente limitata. Questo potrebbe determinare un freno agli acquisti di crediti, facendo innalzare per i bonus edilizi l’ipotesi dell’utilizzo diretto in dichiarazione o comunque una corsa alla cessione agli istituti finanziari.




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