Caf News 24 - Archivio

First3435363739414243Last
AL 31 DICEMBRE COL BILANCINO PER VERIFICARE IL LIMITE DEL 30% DEI LAVORI
Stefano Ceci
/ Categories: Caf News 24, Bonus Edilizi

AL 31 DICEMBRE COL BILANCINO PER VERIFICARE IL LIMITE DEL 30% DEI LAVORI

Con l’obiettivo di movimentare la liquidità relativa ai bonus edilizi, il legislatore ha previsto la possibilità di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura ancor prima dell’ultimazione dei lavori.

Tale possibilità è però ricondotta a precisi limiti, il cui mancato realizzo potrebbe determinare lo slittamento della cessione o dello sconto.

In ossequio a tali disposizioni agevolative il committente dei lavori, può generare un credito in capo all’impresa appaltatrice, per effetto dello sconto oppure, in alternativa procedere alla cessione del credito, prima ancora dell’ultimazione dei lavori.

Questo sarà possibile solo al realizzarsi di precise condizioni e cioè, che lo stato di avanzamento abbia raggiunto almeno i 30 per cento dei lavori.

A questo punto la palla passa ai tecnici professionisti che dovranno certificare il raggiungimento del predetto limite, con la consapevolezza per i committenti, che laddove i parametri non fossero raggiunti, la maggior parte dei costi sarebbe detraibile nella dichiarazione dei redditi e solo successivamente i costi residui potranno costituire oggetto di cessione. Il rischio è dunque che vi siano pesanti penalizzazioni per gli utilizzatori.

La questione è appunto certificare la ricorrenza del superamento del limite relativamente all’avanzamento lavori, ricordo che l’art. 121, comma 1-bis prevede che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascun stato avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Quello appena rappresentato è uno dei vincoli più pesanti, infatti l’interpretazione letterale del comma ci restituisce l’impossibilità di procedere ad una compensazione fra due stati di avanzamento lavori e procedere alla cessione del credito avendo in dote la percentuale espressa dalla somma dei due stati di avanzamento, che potrebbe essere anche superiore al 60% ma sarà bene sapere che se determinata dalla concorrenza di due SAL di cui uno inferiore al limite del 30% (es: 35% il primo + 26% il secondo) non ne sarebbe permessa la cessione.  

Nell’esempio fatto il secondo SAL non potrebbe essere ceduto se tale % la si raggiungesse entro la fine del 2022 (il 26%).

Rimanendo all’esempio appena fatto, si ipotizzi che entro la fine di gennaio 2023 si raggiunga la % del 30 con il pagamento di un ulteriore 4% delle spese.

Alla fine di gennaio 2023 è certo che si potrà effettuare la cessione del credito perché si è raggiunta la fatidica % del 30 con riferimento al secondo SAL.

Però, rimanendo al tenore letterale della norma, la quota cedibile nel 2023 sarà solo quella che ha di fatto concorso al raggiungimento della soglia del 30%, nel nostro esempio il 4% (per i pigri ed i distratti, al 31 dicembre eravamo al 26%).

Ma gli effetti non si limiteranno a rendere cedibile il solo 4%, vi sarà anche la conseguenza che il 26% (il 2° SAL limitatamente al periodo 2022) non essendo cedibile potrà esclusivamente essere portato in detrazione in dichiarazione dei redditi.

Va anche detto che la quota complessivamente detraibile, relativa alle spese sostenute nell’anno 2022, potrà essere oggetto di una successiva cessione, relativamente alle quote di detrazione residue dopo il primo anno.

Il caso descritto, anche se potrebbe sembrare un po' forzato, è un’ipotesi comunque possibile, questo perciò deve indurre i committenti e noi consulenti a sollecitare ad un’attenta verifica del limite dei lavori entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell’esempio fatto prima abbiamo ipotizzato che il contribuente detragga la spesa nel 2022, perché non cedibile, immaginiamo quali possano essere le conseguenze se il contribuente risulti nel 2022 incapiente e se per questo motivo (già noto) si fosse all’origine optato per la cessione.

Proprio questa ipotesi deve sollecitare la massima attenzione al raggiungimento dei limiti previsti e la sensibilizzazione dei tecnici alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Previous Article ISTANZA DI RIMBORSO IMU
Next Article IL CASO DELLA CILAS DEL 2022 REVOCATA
Print
4198 Rate this article:
No rating
Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

Other posts by Stefano Ceci
Contact author

Contact author

x

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Empty
Click + to add content