FOCUS ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO
COME SI CALCOLA L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 18 novembre, ha varato la bozza del decreto legislativo che prevede, a decorrere da marzo 2022, l’assegno unico e universale. Secondo lo schema deliberato, che ora passerà all’esame delle Commissioni parlamentari per il vaglio, l’assegno:
- sarà erogato mensilmente per il periodo compreso da marzo dell’anno “X” a febbraio dell’anno “X + 1”;
- dietro specifica richiesta da presentare all’INPS, che provvederà anche al pagamento.
L'assegno unico e universale spetta a tutti i nuclei familiari (quindi anche ai lavoratori autonomi) per le seguenti tipologie di figli a carico.
Figlio | Requisito |
Minorenne | A carico Per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza |
Maggiorenne | A carico fino al 21 anno di età a condizione che: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale. |
Disabile | A carico, indipendentemente dall’età |
L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, con riguardo all’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.
Ma la circostanza che il figlio risulti a carico (secondo la tabella sopra riportata) necessita di ulteriori requisiti che congiuntamente ad uno di quelli sopra riportati dovrà esistere. In aggiunta al “carico” dei figli, viene richiesto al richiedente, al momento della presentazione della domanda e fermo restando il perdurare per tutta durata del beneficio, il rispetto congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Quanto spetta
Gli importi mensili dell'assegno spettante per ciascun figlio a carico sono stati così individuati e riparametrati in base all’ISEE. La norma rinvia poi per la fascia ISEE superiore a 15.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro ad una specifica tabella allegata allo schema di decreto.
Figlio | ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui | ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui | ISEE superiore a 40.000 euro annui |
Minorenne | 175 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro. | 50 euro mensili |
Maggiorenne | 85 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 20 euro. | 20 euro mensili |
Ciascun figlio successivo al secondo | Maggiorazione dell’importo base pari a 85 euro mensili | La maggiorazione dell’importo base si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro | Maggiorazione dell’importo base pari a 15 euro mensili |
Figlio minorenne con disabilità | · In caso di non autosufficienza, maggiorazione dell’importo base di 105 euro mensili; · In caso di disabilità grave, maggiorazione dell’importo base di 95 euro mensili; · in caso di disabilità media maggiorazione dell’importo base di 85 euro mensili. | |
Figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21 anno di età | Maggiorazione dell’importo base pari a 50 euro mensili | |
Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni | 85 euro mensili | Il valore si riduce gradualmente secondo lo schema allegato, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro mensili | 25 euro mensili |
Viene poi prevista una maggiorazione collegata al requisito “soggettivo” del richiedente:
Situazione | ISEE pari o inferiore a 15.000 euro annui | ISEE superiore a 15.000 ma inferiore o pari a 40.000 euro annui | ISEE superiore a 40.000 euro annui |
Entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro | Maggiorazione dell’importo base di 30 mensili | L’importo si riduce gradualmente secondo lo schema allegato fino ad azzerarsi | == |
Madre con meno di 21 anni | Maggiorazione dell’importo base di 20 euro |
Nucleo familiare con 4 o più figli | Maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili |
Altra novità del decreto é l’introduzione di una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale per le prime 3 annualità (2022, 2023 e 2024) al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività.
La maggiorazione spetta a quei soggetti, che hanno diritto all’assegno universale, che si rispettano tutte le seguenti condizioni:
- valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
- aver effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Quest’ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell’INPS.
La maggiorazione transitoria ammonta alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.
La maggiorazione mensile, riconosciuta per l’intero nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, spetta per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 e spetta per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
Concludendo si ricorda che i beneficiari possono presentare domanda in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato per il riconoscimento dell'assegno dal 1° gennaio di ciascun anno per periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda (anno X) e quello di febbraio dell’anno successivo (anno X + 1).
La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni ovvero dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori e per la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
L’assegno, che non è soggetto a prelievo fiscale, viene corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Da ultimo, l’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatta salva l'ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Pertanto, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell’erogazione della prestazione in quanto sarà l’Istituto a pagare direttamente l’assegno.
Si tratta di una notevole differenza rispetto a quanto succede oggi per l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dove nella generalità dei casi, fermo restando alcune eccezioni, è il datore di lavoro che opera in una sorta di sostituto di imposta nell’erogazione dell’Assegno al lavoratore nel cedolino paga, portando poi in compensazione dalla contribuzione dovuto quanto anticipato al lavoratore in nome e per conto dell’Istituto.
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