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IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SNELLISCE LA PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE DEGLI AFFITTI A CANONE CONCORDATO
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IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SNELLISCE LA PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE DEGLI AFFITTI A CANONE CONCORDATO

Il decreto Semplificazioni impatta sulla validità dell’attestazione degli affitti a canone concordato, di cui all’ex D.M. 16 gennaio 2017.

La novità è di quelle che lasciano il segno, l’attestazione di cui al richiamato DM 16/01/17 rimarrà valida per tutti i contratti stipulati a canone concordato, così come introdotti dalla legge n. 431/1998, che si susseguiranno dopo il suo primo rilascio e fino a quando non dovessero modificarsi le caratteristiche dell’immobile, o dell’accordo territoriale del Comune a cui questa si riferisce.

Ricordo che i contratti a canone concordato, previsti dalla L.431/98, nascono per calmierare il mercato delle locazioni di tipo abitativo. Il canone è appunto “concordato” con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, in cambio di agevolazioni fiscali in capo ai proprietari e detrazioni specifiche anche per gli inquilini.

Affinché l’asseverazione porti i suoi effetti sarà necessario che:

- le parti si facciano assistere, nella definizione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

- in alternativa le parti devono chiedere a un’organizzazione firmataria dell’accordo di attestare, in base alle modalità previste dall’accordo territoriale, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.

Tale attestazione, come già indicato nella risoluzione n. 31/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, costituisce elemento essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e risulta obbligatoria per fruire anche della riduzione dell’aliquota ai fini IMU, ovviamente sempre con riferimento ai contratti redatti sulla base di accordi territoriali che abbiano recepito il D.M. 16 gennaio 2017.

Di fatto, l’attestazione assolve al compito di “bollinare” il contratto stipulato, garantendo che lo stesso oltre ad esprimere un canone nell’alveo di quelli definibili calmierati, sia anche conforme per tutti gli altri elementi che lo caratterizzano, agli accordi territoriali.

Vediamo ora di comprendere la novità:

prima dell’intervento del Decreto Semplificazioni la validità dell’attestazione seguiva la durata del contratto, questo significava che nel caso di ulteriore contratto di fitto ancorché riferito al medesimo immobile e anche laddove le condizioni fossero rimaste immutate, sarebbe comunque stato necessario fare una nuova attestazione! Con il sostenimento di oneri per veder garantito l’accesso alle agevolazioni previste.

Ricordo, che basterà il rilascio dell’attestazione da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali, si aggiunge che nessun altro soggetto ha la delega diretta all’attestazione, perciò nemmeno professionisti oppure agenti immobiliari.  

Ora, invece, e qui è la novità, l’attestazione rimarrà valida al persistere delle caratteristiche dell’immobile (perciò anche nel caso di successive locazioni) o dell’accordo territoriale.

Rimane in piedi un solo dubbio e cioè se l’importo del canone cambiasse sia necessario fare una nuova bollinatura, chiarisco che la variazione di canone per non produrre effetti, dovrebbe intervenire all’interno del “range” previsto dall’accordo territoriale è di tutta evidenza che l’adozione di un canone fuori dall’alveo dell’accordo territoriale determinerebbe il venir meno del primo degli obiettivi e cioè che il canone sia si concordato, ma come tale soprattutto calmierato.

Appare, infine, utile segnalare anche che l’attestato non sconta alcun tributo in quanto viene considerato, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del DPR 131/86, come allegato da non assoggettare autonomamente ad imposta di registro mentre, ai fini dell’imposta di bollo, essendo un documento necessario per certificare la spettanza delle agevolazioni fiscali, è esentato ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

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