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RAVVEDIMENTO OPEROSO 2021 (PRIMA PARTE)
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RAVVEDIMENTO OPEROSO 2021 (PRIMA PARTE)

OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO A MEZZO DI DELEGA F24 MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO

Quante volte ci siamo accorti di non aver effettuato un versamento, prima che l’Agenzia delle Entrate ce lo ricordi ?

La buona notizia è, che se ce ne accorgeremo prima che l’Agenzia ce lo ricordi, perciò se spontaneamente di adoperiamo per mettere fine alla violazione, le norme prevedono un regime sanzionatorio che tende a premiare il comportamento collaborativo del contribuente.

Perciò la sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) che è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, verrà ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente decide di dare atto alla regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, introducendo il concetto di LIEVE RITARDO, tale principio ha comportato la riduzione alla metà della sanzione ordinariamente prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

  1. ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
  2. ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
  3. ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria torna ad essere del 30%.

Ma non basta, il legislatore ha offerto anche di più, la misura della sanzione del 15% o del 30% viene abbattuta con ulteriori riduzioni modulate in funzione dei tempi del ritardo.

Avremo così:

  1. il Ravvedimento Sprint,
  2. il Ravvedimento breve,
  3. il Ravvedimento trimestrale (intermedio),
  4. il Ravvedimento annuale (lungo),
  5. il Ravvedimento biennale
  6. il Ravvedimento ultra biennale

Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell'1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell'imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

( SEGUE )

   

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