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IL DECRETO SOSTEGNI PER EFFETTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 69/2021 STABILISCE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO I CANONI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE
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IL DECRETO SOSTEGNI PER EFFETTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 69/2021 STABILISCE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO I CANONI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE

NELL’AMBITO DELLE MISURE ADOTTATE PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE FINANZIARIE DEI SOGGETTI CHE LOCANO IMMOBILI A USO ABITATIVO NELL’ATTUALE, DIFFICILE SITUAZIONE ECONOMICA CAUSATA DALL’EMERGENZA COVID IL DECRETO STABILISCE A DIFFERENZA DI PRIMA , CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO I CANONI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON PERCEPITI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020, MENTRE PRIMA QUESTA POSSIBILITA’ ERA RELEGATA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DAL 01 GENNAIO 2020.

La disposizione richiamata abroga il comma 2 dell’art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019:  che in origine prevedeva  - per i soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, la non concorrenza a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Tale previsione che già veniva incontro alle esigenze dei contribuenti, sostituiva il previgente dettato dell’art. 26, comma 1, TUIR, secondo cui i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito, ma solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore.

Si può premiare il tentativo posto in essere dal legislatore ma allo stesso tempo non si può non rilevare che l’effetto non avrebbe prodotto gli effetti desiderati, infatti limitare l’operatività della norma alla circostanza che i contratti fossero sottoscritti a far data dal 01/01/2020 aveva prodotto l’effetto di lenire gli effetti della pandemia solo per una minoritaria quota di contratti, visto che l’inadempienza non può essere ragionevolmente ricondotta alla decorrenza del contratto ma piuttosto ad una problematica che investe le persone a prescindere.

Tale mancata presa d’atto avrebbe provocato un duplice effetto: 

  • per i contratti di locazione abitativa stipulati dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non avrebbero concorsi alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione fosse comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento;
  • per i contratti di locazione stipulati prima del 1° gennaio 2020, i canoni di locazione non percepiti fino al momento della conclusione del procedimento giudiziale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore concorrono alla formazione del reddito, ma viene disposto il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare delle imposte versate.

Ora la legge di conversione del decreto Sostegni abroga la previsione recata nell’art. 3-quinquies, comma 2 D.L. n. 34/2019 in merito alla decorrenza delle modifiche introdotte dallo stesso decreto Crescita in materia, disponendo che le disposizioni cui all’art. 26, comma 1, TUIR “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

Pertanto, la sostituzione della locuzione “contratti stipulati dal 1° gennaio 2020” con quella “canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020” permette di non far concorrere alla formazione del reddito anche i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione abitativa in essere alla data del 1° gennaio 2020.

La modifica legislativa deve essere accolta con favore, anche considerando che si inserisce nell’ambito delle misure previste per venire incontro alle esigenze finanziarie dei soggetti che locano immobili ad uso abitativo nell’attuale difficile situazione economica a causa della pandemia da Covid-19.

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