SANZIONI PER TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
L'importo della sanzione da irrogare al contribuente per la tardiva registrazione del contratto di locazione va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto. Questa è la precisazione rinvenibile nel dispositivo della Suprema Corte di Cassazione - Sez. VI-T, ord. n. 25784/2022.
Questo è un importante dispositivo che interviene a fronte della tardiva registrazione e conseguente liquidazione, dell’imposta di registro calcolata (opzionalmente) per l’intera durata della locazione.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate commisurava la sanzione all’intero importo dell’imposta di registro, che il contribuente aveva scelto di liquidare sull’intero periodo della locazione. Sappiamo infatti che questa è un’opzione riconosciuta ai proprietari di immobili in ordine al calcolo dell’imposta da liquidare sui canoni di locazione. L’imposta di registro potrà essere versata annualmente oppure come nel caso in questione preventivamente per l’intera durata del contratto.
Orbene l’agenzia disconoscendo la determinazione del pagamento dell’imposta laddove calcolata (per scelta) sull’intero periodo di locazione, sanzionava il contribuente con riferimento a tutte le annualità, a seguito di ciò gli Ermellini riprendendo precedenti orientamenti hanno disposto che la sanzione a prescindere dalla volontà di pagare l’imposta di registro per l’intero periodo, andrà ragguagliata comunque alla sola prima annualità.
La soluzione interpretativa adottata dal Supremo Collegio si fonda sulla base dell'impostazione accolta dalla Corte costituzionale (ord. 28 dicembre 2006 n. 461, richiamata anche da Cass. 21792/2012 e n. 28403/2021) secondo cui la facoltà di cui all'art. 17 T.U.R. di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale «non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un meccanismo incentivante (...)».
Ulteriore conferma del carattere annuale del tributo è fornita, poi, «dalla previsione della subordinazione del diritto al rimborso dell'imposta di registro alla duplice condizione della risoluzione anticipata del contratto nonché del pagamento del tributo in unica soluzione.
Tale disposizione non avrebbe ragion d'essere se l’assolvimento dell'imposta in più soluzioni fosse una mera dilazione di pagamento e non invece esecuzione di un preciso obbligo annuale di corresponsione dell'imposta di registro.»
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