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DEDUCIBILITÀ FISCALE PER I VERSAMENTI PREVIDENZIALI, ALIQUOTE DEL 20% PER I RENDIMENTI E UN REGIME SEMPLIFICATO DEL 15% PER LE PRESTAZIONI. SONO I TRE ASSI PORTANTI DEL REGIME DI TASSAZIONE DEI FONDI
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DEDUCIBILITÀ FISCALE PER I VERSAMENTI PREVIDENZIALI, ALIQUOTE DEL 20% PER I RENDIMENTI E UN REGIME SEMPLIFICATO DEL 15% PER LE PRESTAZIONI. SONO I TRE ASSI PORTANTI DEL REGIME DI TASSAZIONE DEI FONDI

IL RISPARMIO PREVIDENZIALE, IL CUI VALORE ASSUME SEMPRE MAGGIORE RILEVANZA PROSPETTICA ANCHE IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DEL COVID 19 GODE DI UN TRATTAMENTO FISCALE DI PARTICOLARE FAVORE IN CONSIDERAZIONE DELLA FINALITÀ A RILEVANZA SOCIALE CUI ESSO TENDE. QUESTO CONCETTO ANDRAÌ DECLINATO IN VISTA DELLE PROSSIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI .

Partendo dalla contribuzione va ricordato come i versamenti sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di 5164,57 euro, comprendendo in tale limite anche l’eventuale contributo del datore di lavoro.

É esclusa dalla deduzione la quota del TFR.

Può dedursi entro tale limite poi anche l’eventuale premio legato a coperture assicurative obbligatorie o accessorie sottoscritte nell’ambito di un piano di previdenza complementare.

Per i lavoratori dipendenti i contributi di previdenza complementare possono essere versati direttamente dal datore di lavoro e in questo caso i relativi importi sono decurtati direttamente dal calcolo del reddito di lavoro dipendente (nella CU). I benefici fiscali, quindi, vengono riconosciuti direttamente dall’azienda in sede di busta paga e di certificazione unica per cui il lavoratore dipendente, quindi, IMPORTANTE, il cittadino non dovrà effettuare ulteriori adempimenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Con riferimento invece ai contributi versati al fondo pensione direttamente dal lavoratore dipendente o da un lavoratore autonomo, invece, sono comunicati dalla forma pensionistica integrativa all’anagrafe tributaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata o comunque andranno dedotti dal reddito complessivo tassabile con l’Irpef ordinaria con la presentazione del 730 o del modello Redditi Persone Fisiche.

Va poi ricordato come sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico (per cui si ha un limite di reddito annuale complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni la soglia reddituale è elevata a 4.000 euro) per l’ammontare non dedotto dal familiare, fermo restando il limite annuale di 5.164,57 euro.

Nei casi in cui il soggetto fiscalmente a carico abbia un reddito la deduzione spetta in primo luogo al familiare a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale persona, al contribuente cui questo risulta a carico.

Ulteriore misura pro giovani è poi costituita dalla previsione per cui i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF contributi eccedenti il limite di 5164,57 euro fino ad un ammontare pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,20 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a 2582,29 euro l’anno. In sostanza l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6 anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7746,86 euro.

Welfare aziendale e premi di risultato

Considerando poi la rilevanza crescente del welfare aziendale come soluzione di integrazione delle prestazioni pubbliche ma anche come leva motivazionale atta a incrementare la produttività aziendale e migliorare le relazioni industriali, si prevede che l’eventuale versamento del premio di risultato ad una forma di previdenza complementare è deducibile anche oltre il limite dei 5.164,57 euro annuali.

Il contributo derivante dal versamento del premio di risultato non concorrerà poi a formare neanche la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, contrariamente a quanto avviene per la contribuzione ordinaria.

É però necessario che l’aderente invii al fondo pensione comunicazione dell’importo del premio di risultato versato entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Sempre entro la stessa data devono essere poi comunicati eventuali contributi non dedotti nell’anno precedente sempre per potere beneficiare della esenzione fiscale in sede di tassazione delle prestazioni.

quando si raggoinge l’età pensionabile

Di particolare importanza poi nella prospettiva di active aeging è la previsione per cui pure avendo raggiunto l’età pensionabile è possibile proseguire la partecipazione alla forma pensionistica complementare continuando a versare.

In tale caso è possibile ugualmente beneficiare della deducibilità della contribuzione entro il limite annuo dei 5.164,57 euro.

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