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EMENDAMENTO PER L'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI IMPIGNORABILITA' DELLE PENSIONI
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EMENDAMENTO PER L'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI IMPIGNORABILITA' DELLE PENSIONI

La pandemia, la crisi energetica, l’inflazione galoppante, sono eventi che impongono una riflessione degli effetti che questi determinano sulla carne viva delle persone, soprattutto su quei soggetti considerati “deboli”.
Sgomenti, abbiamo verificato con quanta “violenza” è ripresa l’attività di recupero da parte dell’Agenzia per la Riscossione, un’attività forzosamente sopita fino ad aprile 2022, che ora, indiscriminatamente aggredisce beni e persone come se nulla fosse successo oppure come se nulla stesse succedendo.

La questione è assai complessa ed una posizione equilibrata fra le dicotomiche spinte tese a tutelare le casse dello stato e quelle dei cittadini è impresa assai ardua. Dare risposta a questa frattura è iniziativa ineludibile, ora cavalcata dalla politica nei diversi “round” preelettorali. Ciascuno fornisce soluzioni spesso colorite e quasi sempre inattuabili, però qualcosa va fin da subito fatto e su questa linea si muove l’emendamento al Dl “Aiuti bis” che prevede l’innalzamento del limite di impignorabilità delle pensioni portandolo a 1.000,00 euro dagli attuali, poco più di 700,00 euro.
       
L’emendamento ora in discussione alla Camera, interviene modificando il comma 7 dell’articolo 545 del codice di procedura civile, che nell’attuale versione prevede: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Sulla base di quanto riportato, il limite di impignorabilità viene perciò stabilito in 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Tenuto conto che l’importo dell’assegno sociale è attualmente pari a 468,11 euro, il limite di impignorabilità risulta pari a poco più di 702 euro.

Questo significa che pur mantenendo immutato il riferimento al valore dell’assegno sociale, la novellata disposizione fissa il nuovo limite di impignorabilità al doppio della misura dell’assegno sociale, stabilendo dunque un tetto minimo di 1.000 euro.

Inalterate, rimangono, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 545 c.p.c, riguardanti il trattamento delle somme eccedenti l’ammontare minimo impignorabile:
comma 3 - Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
comma 4 -Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
comma 5 -Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. 

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