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UN DEDALO DI SCADENZE CON ACCAVALLAMENTI E PROROGHE
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UN DEDALO DI SCADENZE CON ACCAVALLAMENTI E PROROGHE

la prima data dalla quale prende il via la nostra discesa verso la fine del calendario delle agevolazioni è sicuramente quella del 4 febbraio 2022.  Da questo momento è stato ufficialmente riaperta la piattaforma per le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, finalmente aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Muoverci tra le “perdute scadenze” richiede una guida che ci introduca agli stretti pertugi della norma, solo così potremo accompagnare i nostri assistiti e portarli a “riveder le stelle”.

Il 4 febbraio rappresenta il trampolino per un’altra scadenza, tutto d’un fiato ci troviamo proiettati al 17 febbraio 2022, il giorno prima (16/02/22)scade il termine per le comunicazioni delle cessioni “illimitate”, il vecchio termine del 7 febbraio è stato prorogato al 17, ciò significa che il 16 febbraio, rappresenta l’ultima data utile per le cessioni multiple, dunque dal 17, sarà possibile solo una ulteriore cessione ed a prescindere da quante se ne fossero poste in essere fino a quel momento.

Nel nostro calendario il 24 febbraio 2022 è un’altra data da ricordare, da quel momento sarà possibile trasmettere le comunicazioni delle opzioni relative alla nuova detrazione del 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, per queste ultime il 7 marzo 2022 è la data a cui fare riferimento per individuare i crediti precedentemente oggetto delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Non possiamo distrarci, perché già si intravede il vivido contorno di un’altra scadenza, è il 7 aprile 2022, ultimo giorno fissato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 35873 del 3 febbraio 2022 per l’invio delle comunicazioni previste per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, si ricorda che il vecchio termine sarebbe stato quello del 16 marzo 2022.

Per le spese sostenute nel 2022, il termine per le comunicazioni di cessione (ad oggi!) è fissato al 16 marzo 2023.

In tutto questo e per semplificarne l’approccio è d’obbligo ricordare, che nelle more della cancellazione del Decreto Antifrodi e della necessità di trovare una soluzione alle norme della legge di Bilancio che disponevano l’operatività di talune disposizioni relative alla semplificazione delle procedure per la cessione dei bonus minori, specificatamente l’esonero dal Visto di Conformità e Congruità delle Spese per le pratiche di edilizia libera, per quelle di edilizia non libera fino alla spesa di euro 10.000,00 nonchè la detraibilità del visto e dell’asseverazione comunque se la spesa fosse stata sostenuta nel 2021, è stato chiarito, che per i pagamenti fatti nel periodo fra il 12 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021, ai fini della riconducibilità della spesa alle novellate disposizioni cui prima si è fatti riferimento, rileverà la data di trasmissione della comunicazione di cessione, da questo consegue, che se la spesa fosse stata sostenuta entro il 31 dicembre 2021 e la spedizione della relativa comunicazione entro il termine del 16 febbraio 2022, sarebbe perfettamente valida l’eventuale cessione prevista e per il cessionario sarà possibile fare un’ulteriore cessione.

Concludendo, la data argine per le comunicazioni di cessione è quella del 16 febbraio al fine di poter usufruire di un’ulteriore possibilità, diversamente se la comunicazione fosse presentata successivamente alla data del 17 febbraio quella presentata sarà l’unica cessione possibile.

Dopo questo percorso irto di ostacoli, le stelle che vedremo, probabilmente non saranno quelle di dantesca memoria, ma molto più verosimilmente quelle di fumettistica consuetudine.

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