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LA CIRCOLARE 24/E DIFFERENZIA FRA TAMPONI COVID FAI DA TE E QUELLI ESEGUITI NELLE FARMACIE
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LA CIRCOLARE 24/E DIFFERENZIA FRA TAMPONI COVID FAI DA TE E QUELLI ESEGUITI NELLE FARMACIE

Fin dallo scorso anno le domande sulla detraibilità dei tamponi hanno monopolizzato i call center del CAF MCL, quest’anno abbiamo uno strumento in più, la richiamata circolare 24/e dello scorso 7 luglio.

Uno dei principali dubbi è stato risolto e cioè che anche nel caso di pagamento in contanti del tampone eseguito in farmacia, così come nel caso dell’acquisto di dispositivi medici, la detrazione è comunque consentita e che per gli stessi, sia se eseguiti da laboratori pubblici che privati, la detrazione è sempre ammessa.

Nel caso di laboratori sia pubblici che privati, il pagamento in contanti non è una causa di decadenza della detrazione, per i laboratori privati però occorre che gli stessi siano accreditati presso il SSN.

Da quanto sopra deriva che l’obbligo di tracciabilità sussiste solo per le prestazioni rese da strutture private non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Per la detrazione IRPEF della spesa sostenuta per i tamponi Covid, è necessario che il documento che attesta il sostenimento del costo rilasciato dalla farmacia riporti la qualità della prestazione effettuata, ossia ad esempio “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, sempre da accettare i seguenti codici validi sull’intero territorio nazionale riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC):

  1. 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+);
  2. 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Probabilmente maggiori problematicità le riserverà il “tampone fai da te”.

Primo aspetto su cui riflettere, i tamponi fai da te non rientrano tra i dispositivi medici elencati dal Ministero della Salute, per questo sarà necessario osservare alcune regole.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in assenza del codice AD, che attesta la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria della spesa per dispositivi medici, sarà compito del contribuente conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto è conforme alle regole comunitarie e che è marcato CE.

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