Caf News 24 - Archivio

123578910Last
MODELLO 730/22 FINO AL 30 SETTEMBRE
CAF News 24
/ Categories: Caf News 24, Speciali

MODELLO 730/22 FINO AL 30 SETTEMBRE

Dichiarazione dei redditi, le date da ricordare a partire dall’invio del 30 settembre.

30 settembre 2022

Termine presentazione modello 730/22 entro lo stesso termine si dovrà scegliere la destinazione del 5, 8 e 2 per mille dell’irpef.

10 ottobre 2022

Ricalcolo II° acconto. Il contribuente comunica al proprio sostituto d’imposta di non voler procedere al versamento del secondo acconto irpef o di voler procedere in maniera inferiore rispetto a quanto indicato nel modello 730

25 ottobre 2022

Ultimo giorno utile per il contribuente, all’integrazione del modello 730/22 mediante l’intervento del CAF.

A chi interessa l’integrazione? Al contribuente che abbia inviato il modello 730 omettendo di inserire spese che potrebbero variare l’imposta o il credito che ne deriva, in questi casi nulla è perduto, potrà rivolgersi al CAF per procedere con l’invio del 730 integrativo, presentando tutta la documentazione utile ai fini della presentazione dell’integrativa.

A) Nel caso di maggior credito, minor debito o imposta invariata, il contribuente può:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio

- presentare un modello Redditi PF 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

B) Nell’ipotesi in cui invece il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati utili ai fini di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il nuovo modello 730 dovrà contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

C) Nel caso di contemporanea variazione del sostituto e rilevazione di un maggior credito, minor debito o imposta invariata, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio

10 novembre 2022

Ultimo giorno per la presentazione del modello 730/22 correttivo di tipo 2, dopo si potrà utilizzare esclusivamente il modello Redditi/22

30 novembre 2022

Ultimo giorno per la presentazione del modello Redditi/22, oppure il modello Redditi/22 correttivo nei termini (*) per modello 730/22, modello Redditi/22 aggiuntivo per i quadri RM, RS, RT ed RW e per il versamento dell’unica o seconda rata di acconto per i contribuenti che hanno presentato il modello Redditi/22 oppure modello 730 senza sostituto d’imposta.

(*) Nell’ipotesi di maggiori oneri deducibili o detraibili, minor credito o maggior debito il contribuente deve necessariamente presentare il modello Redditi PF 2022. Tale procedura sarà realizzabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa) in questi casi previa versamento di imposte ed interessi sarà possibile versare le sanzioni in misura ridotta mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Per coloro che si dimenticassero di inviare il modello 730 entro il 30 settembre e, successivamente, anche non tenendo conto della scadenza del 30 novembre 2022 per Redditi/22, ci sono due possibili soluzioni:

  1. applicazione delle sanzioni per dichiarazione dei redditi tardiva;
  2. applicazione delle sanzioni per dichiarazione dei redditi omessa.

La dichiarazione dei redditi si considera “tardiva” quando è inviata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, per il 2022 perciò il termine per presentare tardivamente una dichiarazione comunque valida è fissato al giorno 28 febbraio 2023.

Per la presentazione “tardiva” occorre versare la sanzione ridotta di 25 euro, pari a 1/10 del minimo (250 euro) della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione.

In caso di dichiarazione omessa si applica una sanzione: da 250,00 a 1.000,00 euro se le imposte non sono dovute.

Se le imposte risultassero dovute una sanzione compresa tra 120% e 240% delle imposte dovute, con importo minimo di 250 euro.

Previous Article ANCORA SUL VISTO PER I LAVORI ANTE DL ANTI- FRODI
Next Article CESSIONE INCAGLIATA VEDIAMO LA SOLUZIONE
Print
4516 Rate this article:
4.0
CAF News 24

CAF News 24CAF News 24

CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

Other posts by CAF News 24
Contact author

Contact author

x

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Empty
Click + to add content