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ANCORA SULLE PENSIONI ESTERE IMPONIBILI AI FINI IRPEF IN ITALIA
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ANCORA SULLE PENSIONI ESTERE IMPONIBILI AI FINI IRPEF IN ITALIA

L’articolo 49 del TUIR, rubricato “redditi di lavoro dipendente”, stabilisce al comma 1 che sono tali quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

L’Amministrazione Finanziaria parte da quanto stabilito dall'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, ossia che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate». L’agenzia prendendo spunto da tale assunto giuridico, elabora un principio utile ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. a), del TUIR, stabilendo che, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato «se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti».

Il Principio dopo aver riepilogato la normativa interna di riferimento, ed in virtù del fatto che, detta normativa dev’essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati, specifica che nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre richiamare l'articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con Legge n. 20/1992, secondo cui «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato».

È, altresì, stabilito che, nonostante le disposizioni, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

Osserva perciò l’Agenzia delle Entrate, che la norma convenzionale, stabilisce che le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.

Es: pensione privata francese pagata ad un pensionato residente in Italia, tassate solo in Italia, invece pensione sociale francese nella medesima situazione sarebbe tassabile anche in Francia col riconoscimento del credito d’imposta in Italia. 

In merito all'applicazione della normativa convenzionale in questione, il Fisco richiama l'Accordo amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall'articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000.

Con tale accordo, infatti, è stata definita l'interpretazione da dare all'espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 del citato articolo 18 della Convenzione. É stato, quindi, concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

Di conseguenza, qualora le pensioni erogate rientrino nel summenzionato elenco, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lett. a) e 49, comma 2, lett. a), del TUIR.

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