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BONUS NATALE
Stefano Ceci

BONUS NATALE

Il Bonus Natale 2024, inizialmente introdotto dal Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), ha subito importanti modifiche con il recente Decreto Legge 167/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2024, a questo si aggiunge anche la circolare n.22/24 del 19/11/2024 dell’Agenzia delle Entrate che interviene a chiarire le modalità di richiesta del bonus da parte del lavoratore e di erogazione da parte del datore.

Le modifiche normative hanno ampliato significativamente la platea dei beneficiari, rendendo il bonus accessibile a un maggior numero di lavoratori dipendenti.

A chi spetta?

I requisiti aggiornati all’ultimo DL sono:

  1. Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno 2024 (escluso il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze)
  2. Avere almeno un figlio fiscalmente a carico.
  3. Avere "capienza fiscale" perciò l'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni per lavoro dipendente.

È importante notare che il requisito del coniuge a carico è stato eliminato, permettendo così anche a genitori single, coppie di fatto e famiglie monogenitoriali di accedere al bonus.

Quali sono gli obblighi in capo al lavoratore per ottenere il bonus?

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta sotto forma di autocertificazione. La circolare 22/24 chiarisce che i lavoratori che hanno già presentato una dichiarazione sostitutiva devono presentarne un'ulteriore solo se devono comunicare il codice fiscale del convivente ex legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà).

Per effetto della legge 76/16 viene riconosciuta la convivenza di fatto come l'unione stabile tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che risiedono nello stesso comune e coabitano, dunque vi è una sostanziale equiparazione (ai fini del bonus) alle coppie sposate.

Il bonus spetterà solo a uno dei due partner della coppia, se entrambi ne avessero diritto. Il lavoratore dipendente che richiede il bonus deve dichiarare nella sua attestazione al datore di lavoro che il convivente non sia già beneficiario del bonus. Nella dichiarazione, così come accade per le coppie sposate, sarà necessario indicare il codice fiscale del convivente.

Importo e modalità di erogazione

Il Bonus Natale consiste in un'indennità di 100 euro, non soggetta a tassazione e soprattutto non varia in funzione della tipologia di contratto e dell’orario di lavoro.

Il bonus verrà erogato unitamente alla tredicesima mensilità, generalmente entro il 24 dicembre 2024, il datore di lavoro sarà obbligato al versamento del bonus solo dopo aver ricevuto l’autocertificazione con le modalità sopra richiamate.

Casi particolari

Per i lavoratori part-time con più datori di lavoro, il bonus può essere richiesto una sola volta.

L'importo massimo del bonus rimane di 100 euro, indipendentemente dal tipo di contratto (part-time o full-time).

Il bonus viene calcolato in proporzione ai giorni lavorati nell'anno 2024, non in base alle ore lavorate giornalmente.

Vengono considerati come giorni lavorati non solo i giorni di effettivo lavoro, ma anche festività, domeniche, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi come il sabato in caso di settimana corta.

Non vengono conteggiati nel calcolo i periodi di assenza non retribuita, come aspettativa non retribuita, permessi non pagati e assenze ingiustificate.

Un lavoratore part-time che ha lavorato per tutto l'anno 2024 (365 giorni) riceverà l'importo pieno di 100 euro, esattamente come un lavoratore full-time.

Se il lavoratore part-time non ha lavorato per l'intero anno, l'importo del bonus verrà proporzionalmente ridotto in base ai giorni effettivamente lavorati o retribuiti.

In caso di più contratti part-time contemporanei, il lavoratore può richiedere il bonus una sola volta, scegliendo a quale datore di lavoro presentare la domanda.

In caso di cambio datore di lavoro durante l'anno, il bonus sarà corrisposto dall'ultimo datore.

Per i lavoratori a tempo determinato, il Bonus Natale 2024 funziona nel seguente modo:

l'importo massimo del bonus rimane di 100 euro, come per i lavoratori a tempo indeterminato.

Il bonus viene calcolato in proporzione ai giorni lavorati nell'anno 2024.

Quindi, se un lavoratore a tempo determinato non ha lavorato per l'intero anno, riceverà un importo proporzionalmente ridotto.

Vengono considerati come giorni lavorati non solo i giorni di effettivo lavoro, ma anche festività, domeniche, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi come il sabato in caso di settimana corta.

Non vengono conteggiati nel calcolo i periodi di assenza non retribuita, come aspettativa non retribuita, permessi non pagati e assenze ingiustificate.

Se il contratto a tempo determinato copre l'intero anno 2024 (365 giorni), il lavoratore riceverà l'importo pieno di 100 euro.

In caso di più contratti a tempo determinato nel corso dell'anno, il bonus verrà erogato dall'ultimo datore di lavoro, considerando i periodi lavorati presso i precedenti datori di lavoro.

Il lavoratore deve comunque soddisfare gli altri requisiti per il bonus, come il limite di reddito di 28.000 euro annui e avere almeno un figlio fiscalmente a carico.

Per richiedere il bonus, il lavoratore a tempo determinato deve presentare un'autodichiarazione al datore di lavoro, specificando di possedere i requisiti richiesti.

Se il rapporto di lavoro termina prima di dicembre 2024, il lavoratore potrà richiedere il bonus nella dichiarazione dei redditi del 2025 (relativa ai redditi del 2024).

Lavoratori a tempo determinato del settore agricolo

Pur se il bonus certamente spetterebbe anche ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato, va detto che la norma presenta alcune criticità non ancora risolte per questi specifici profili.  

La prima criticità é nella determinazione dell'importo, il bonus deve essere riquantificato in relazione al tempo effettivo di lavoro, ma per gli OTD agricoli il numero esatto di giornate lavorate nell'anno potrebbe non essere certo a dicembre 2024, a causa dei termini posticipati per la denuncia contributiva all'INPS e la pubblicazione degli elenchi anagrafici.

Altra criticità é la modalità di erogazione, gli OTD percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il cosiddetto "III elemento", secondo il CCNL. Questo rende più complessa l'applicazione del bonus, che dovrebbe essere erogato unitamente alla tredicesima.

E poi c'é la possibilità che il lavoratore sia in assenza di rapporto di lavoro a dicembre, alcuni OTD potrebbero non avere un rapporto di lavoro in corso nell'ultimo mese dell'anno, rendendo difficile l'erogazione del bonus.

Meno incidente però c'è, l'incertezza sui requisiti reddituali, data la natura discontinua del lavoro, potrebbe essere difficile avere certezza di rientrare nel limite reddituale di 28.000 euro annui al momento della richiesta del bonus.

Concluderei con la complessità amministrativa, i datori di lavoro agricolo potrebbero incontrare difficoltà nel gestire le richieste e verificare i requisiti per questi lavoratori, considerando la natura stagionale e discontinua del loro impiego e comunque tutte le problematicità fino a questo momento riportate.

Va comunque ricordato che in caso di mancata erogazione da parte del datore di lavoro, resta la possibilità, come per gli altri lavoratori (vedi par. successivo) di richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Cosa succede se non si richiede il bonus entro il termine?

Se non si presenta la domanda entro il termine previsto, il bonus potrà essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025.

Impatto e considerazioni finali

Con queste modifiche, il governo ha esteso la platea dei beneficiari da circa 1 milione a oltre 4,5 milioni di lavoratori.

Questo ampliamento rappresenta un importante sostegno economico per molte famiglie italiane in vista delle festività natalizie (vedi articolo CAFNEWS24 del 20/11).

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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