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CON LA CIRCOLARE 9/E DEL 02/05/24 L’AGENZIA ACCORCIA LE DISTANZE TRA FISCO E CONTRIBUENTE  (1/2)
Stefano Ceci
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CON LA CIRCOLARE 9/E DEL 02/05/24 L’AGENZIA ACCORCIA LE DISTANZE TRA FISCO E CONTRIBUENTE (1/2)

Continua il “Love Affair” fra Agenzia e Contribuente.

Con la circolare 9/e del 02 maggio 2024 da Via Cristoforo Colombo arrivano segnali di apertura ad un approccio più pragmatico e moderno verso la questione fiscale.

  

Va detto che, se negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti epocali al punto da rendere definitivamente obsolescenti norme e strumenti di contrasto all’evasione, l’Agenzia non deve modernizzarsi solamente nella direzione di migliorare gli strumenti di contrasto all’evasione ( algoritmi di intelligenza artificiale, meccanismi di determinazione induttiva del reddito ecc..ecc..) ma anche, anzi soprattutto, deve spendersi nell’efficientamento dei diversi strumenti e processi messi a disposizione del contribuente, non sarà certo la precompilata sia essa messa a disposizione dei lavori dipendenti che autonomi la soluzione, serve riportare al centro un rapporto realmente collaborativo e non già una sopita accondiscendenza alle determinazioni dell’Agenzia.

Nel solco dei ribaditi principi di sussidiarietà serve riportare al centro il contribuente, con le sue possibilità e le sue scelte, affinché possa, in maniera consapevole e partecipata determinare i propri esiti fiscali in ambiti di maggiore sostenibilità, nel solco del percorso stabilito dalla legge delega di riforma fiscale.

Cominciamo col dire che le informazioni riportate nella circolare sono numerose ed investono ambiti diversi, cominceremo con i versamenti, per poi , nei prossimi interventi analizzare i provvedimenti relativi alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi on line ed alla calendarizzazione della sospensione dell’invio di comunicazioni ed inviti. 

Per intervento sui versamenti ci si riferisce al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e/o dei contributi.

Prima considerazione, viene ribadito che il secondo acconto non sarà ordinariamente rateizzabile, rimane perciò come nel passato, la sola possibilità del fai da te mediante lo strumento del ravvedimento operoso ed i rischi che ne conseguono.

Nel documento di prassi viene stabilito anche un ulteriore aspetto di cui occorre positivamente tener conto.

In passato, alcune sanzioni per tardivo versamento, hanno tratto origine dalla diversa calendarizzazione delle scadenze dei versamenti fra i soggetti titolari o non di partita iva, infatti i primi avevano le scadenze fissate al giorno 16 del mese mentre i secondi, cioè i non titolari partita iva, le avevano alla fine del mese, ora invece i termini sono uniformati, le scadenze sono per tutti i contribuenti fissate al giorno 16 del mese, perciò indipendentemente dall’esser o meno titolari di partita iva.

Altro elemento di positività è quello che potremmo definire l’istituzionalizzazione del processo di rateazione delle imposte relative al saldo e primo acconto, nel senso che, intanto non sarà un provvedimento dell’agenzia a proporlo ma sarà una possibilità sempre riconosciuta ed a qualsiasi contribuente sia esso titolare di partita iva che non.

Concretamente basterà dividere il totale delle imposte a debito per il numero di rate che si è scelto, sapendo che l’ultima non potrà superare il giorno 16 del mese dicembre e che la prima corrisponderà con la scadenza ordinaria del versamento delle imposte.

Rateizzeremo sapendo anche altro, intanto che sulla prima non ci sono interessi, e che su quelle successive alla prima, l’importo che scadrà ogni 16 del mese (fino al 16 dicembre) andrà aumentato dell’interesse.

Vi è un ulteriore aspetto e cioè che la rateazione è desumibile dal comportamento concludente del contribuente, questo cosa significa?

Significa che la rateazione sarà esclusivamente desumibile dal modello F24 e dal numero della rata che ciascun modello riporta.

Viene inoltre stabilito, in questo caso per i soli soggetti titolari di partita iva, l’innalzamento a 100 euro (il previgente limite era di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta.

Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.

La circolare inoltre chiarisce che l’importo al di sotto del minimo andrà comunque versato entro e non oltre dicembre, perciò se per effetto dello spostamento al mese oppure trimestre successivo l’importo comunque non arrivasse ad eccedere i 100,00 euro, quale che sia l’importo a quel punto raggiunto andrà comunque versato entro il giorno 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Anche il versamento delle ritenute fiscali operate nel mese di dicembre sarà, comunque effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.

Un’ultima importante novità, in linea con l’evoluzione degli strumenti di pagamento elettronico riguarda anche le modalità con cui questi vengono effettuati.

Il decreto prevede infatti l’estensione dell’utilizzo della piattaforma PagoPA in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 e la possibilità, per il contribuente o per l’intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva (prenotandole), su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future.

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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