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CONFERMATA LA PROROGA AL 31 OTTOBRE PER L’ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
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CONFERMATA LA PROROGA AL 31 OTTOBRE PER L’ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

FISSATI AL 30 SETTEMBRE 2021, I TERMINI CON EFFETTI RETROATTIVI DAL 1° LUGLIO 2021.

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al meccanismo per cui la decorrenza della misura pur scattando dal mese di presentazione della domanda, se l’istanza viene inoltrata entro il 31 ottobre (a fronte della proroga), il richiedente acquisisce il diritto a ricevere non solo le mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE L’ASSEGNO TEMPORANEO?

Perché è una misura temporanea, introdotta dal decreto 79/2021, che riguarda il periodo luglio - dicembre.

Nella platea dei potenziali beneficiari rientrano per la prima volta i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, disoccupati e incapienti che fino a questa estate non godevano di alcun sostegno per i figli minori.

L’assegno è compatibile oltre che con il Reddito di cittadinanza con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia. I beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) ne ricevono direttamente la quota loro spettante senza obbligo di presentare alcuna specifica domanda. In questo caso l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere cittadino italiano o titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro almeno semestrale.

I motivi dell’inaspettata ma auspicata proroga, risiedono nella tiepida accoglienza che il provvedimento ha avuto, probabilmente causata dalla concomitanza di altre scadenze e comunque la scarsa diffusione che il sistema dell’assistenza gli ha riservato.

Centrale rispetto alla fruizione del beneficio è l’ISEE, tant’è che uno dei motivi della tiepida accoglienza del provvedimento risalirebbe per alcune famiglie, al basso importo che potrebbero percepire a fronte di un ISEE vicino alla soglia limite dei 50.000 euro. In questi casi il contributo diventa, in effetti, davvero minimo: soli 30 euro per un figlio minore nel caso di ISEE oltre i 40mila euro.

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

L’istanza dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato o attraverso gli Istituti di patronato.

Si ricorda che l’assegno compete su base mensile ed è erogato direttamente dall’INPS con le seguenti modalità:

  1. accredito su conto corrente;
  2. bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  3. carta di pagamento con IBAN;
  4. libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge n. 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori.




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