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LAVORATORI IMPATRIATI AL TEST DEI REQUISITI
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LAVORATORI IMPATRIATI AL TEST DEI REQUISITI

L’articolo 16 del decreto legislativo 147/15 prevede benefici fiscali che interessano una platea sempre più ampia di soggetti, principale elemento di appetibilità è l’esclusione dalla tassazione che può raggiungere fino al 90% dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia in epoca successiva al trasferimento nelle regioni del mezzogiorno.

All’obiettiva importanza della quota di esenzione del reddito si aggiungono, la semplificazione dei requisiti di accesso, la possibilità di svolgere attività anche da remoto o alle dipendenze di un datore di lavoro estero e all'estensione della durata temporale dei benefici che può arrivare fino a 10 anni.

Di seguito analizzeremo le diverse fattispecie.

Trasferimento a fine 2021

Anche coloro che si sono trasferiti in Italia nella seconda metà dello scorso anno c’è la possibilità di accedere ai benefici fiscali e lo faranno dal 2022.

Vediamo cosa occorre;  presentare una richiesta scritta al datore di lavoro affinché questo possa operare le ritenute di acconto su di una base imponibile ridotta ma soprattutto avranno l’obbligo di gestire la fiscalità 2021 ultimo e parziale anno di residenza all'estero inquadrando correttamente i redditi percepiti ante e post trasferimento in Italia anche alla luce delle previsioni convenzionali.

Trasferimento in Italia nel 2022

in base all'articolo 16 comma uno del decreto legislativo 147/15 possono fruire dell'agevolazione i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a restare in Italia per almeno due anni.

Perciò se l’impatrio avvenisse per il 2022, sarà necessario verificare che il lavoratore non abbia risieduto in Italia nel periodo 2020 e 2021 (gli anni di osservazione ai fini del requisito), questo significa pure come chiarito dall'agenzia , che nel caso di iscrizione all'Aire è opportuno escludere che il beneficiario abbia avuto in Italia il domicilio o la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta. Se così sarà, il nostro contribuente dovrà acquisire  la residenza fiscale ex articolo due del TUIR entro il 2 luglio 2022.

Da lavoratore dipendente ad autonomo

Altro aspetto di sicuro interesse è l’ipotesi del passaggio da lavoratore dipendente ad autonomo e viceversa.

E’ chiaro che i benefici non si perdono nel caso di mutazione della natura dell’attività lavorativa, cioè nel passaggio da dipendente ad autonomo, però cambia (profondamente) la modalità di fruizione dello sconto fiscale.

E’ evidente che nel caso di lavoratore dipendente tale beneficio viene goduto in busta paga e perciò in “tempo reale” mediante la defiscalizzazione di parte della base imponibile irpef , assai diverso invece, sarà il trattamento per le partite iva, in questi casi l’incentivo andrà applicato in Redditi con un evidente differimento temporale rispetto alla busta paga.

Per i lavoratori autonomi, c’è comunque la possibilità di lenire gli effetti di questo slittamento in avanti, gli autonomi infatti, possono richiedere ai committenti di applicare la ritenuta del 20% ex articolo 25 del DPR 673 sull'imponibile ridotto nella misura di legge.

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