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STRETTA SULLE DETRAZIONI VISTO DI CONFORMITA’ AD AMPIO SPETTRO (PARTE 1)
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STRETTA SULLE DETRAZIONI VISTO DI CONFORMITA’ AD AMPIO SPETTRO (PARTE 1)

VISTO ANCHE NEL CASO DI DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE

La previsione di numerose agevolazioni fiscali concesse per l’effettuazione di interventi di natura edilizia sulle case di abitazione e su altri immobili ha solleticato l’inclinazione all’inghippo di taluni soggetti che con espedienti di varia natura hanno determinato irragionevoli accrescimenti di benefici fiscali.

È stato, accertato che talune imprese hanno gonfiato artificiosamente l’importo dei lavori da svolgere, quando l’incentivo fiscale era particolarmente elevato (90% o 110%), allo scopo di ottenere un contributo superiore a quello spettante. In alcuni casi, veniva proposto ai condomini il ristoro di una quota parte della somma a loro carico (per esempio, il 10% nei lavori che beneficiano del contributo al 90%) a patto che avessero accettato un preventivo molto superiore a quello ritenuto congruo.

Queste situazioni hanno determinato l’improrogabile necessità di un provvedimento teso a ridurre la rischiosità in capo all’erario sfociata nel D.L. 11 novembre 2021 n. 157 riguardante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021.

Visto di conformità

Il primo e più dirompente provvedimento riguarda il superbonus del 110%, ora il visto di conformità sarà obbligatorio anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Ma con alcune esimenti, l’obbligo del visto di conformità, non sussiste se la dichiarazione:

  1. è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate
  2. è presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (in quanto, in questi frangenti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).

Andando nello specifico, ci saranno due possibilità :

  1. utilizzo diretto della detrazione da parte del beneficiario (730/redditi ), in questo caso sarà necessario il visto di conformità, che si chiarisce sarà visto leggero, concretamente sarà necessario verificare oltre alle spese anche la presenza delle apposite asseverazioni tecniche, da rilasciarsi a cura dei soggetti a ciò abilitati.
  2. Nel caso invece al posto dell’utilizzo diretto, il contribuente opti per la cessione o lo sconto in fattura sarà necessario apporre il visto di conformità e asseverare la congruità delle spese sostenute questo ora, anche per i bonus edilizi diversi dal 110%, questo (art. 1-ter all’art. 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020))

NOTA: è oltremodo evidente l’intento dell’agenzia di promuovere con ogni mezzo l’utilizzo della precompilata, pare infatti illogica, la previsione di esenzione dal visto laddove la dichiarazione sia precompilata o presentata tramite il sostituto, ma non tanto per l’assenza del visto leggero, perché l’agenzia sostiene di poter operare direttamente quei controlli documentali previsti, ma non si comprende come possa evitare il controllo sulla congruità delle spese che invece compete negli altri casi.

Tale procedura è oltremodo penalizzante per il contribuente, in quanto il visto impatta anche su redditi. Senza tener conto della duplicazione che tale provvedimento implica nell’assistenza da modello 730, già interessata da visto di conformità.

Il maggior impatto dunque è relativo ai casi di cessione o sconto, per i quali a seguito delle novellate disposizioni al contrario di quanto finora previsto, sarà perciò necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio dell’opzione.

Perciò per tutti quei bonus non 110% il decreto Controlli richiede espressamente anche l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

I bonus edilizi sui quali scatterà pertanto l’obbligo di apposizione del “visto leggero” di conformità e di asseverazione tecnica, perciò sono:

  1. recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a-b, TUIR);
  2. efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013);
  3. adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019);
  5. installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020);
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020).

Il che comporterà un inevitabile aggravio di spesa in capo ai contribuenti.

Le domande sono ancora molte, e sono :

  1. la decorrenza dei nuovi adempimenti
  2. come questi impattano con le detrazioni in corso
  3. come questi impattano con i lavori in corso alla data dell’11/11/2021
  4. come gestire le cessioni di credito alla luce delle novellate disposizioni
  5. come gestire le cessioni vista l’approvazione dei nuovi modelli
  6. quali sono i nuovi profili di rischio
  7. come opereranno i previsti controlli preventivi
  8. come opererà la sospensione dell’operatività della cessione crediti

A queste ed ad altre domande risponderemo negli interventi nei prossimi giorni su NEWS 24 che anticipiamo saranno riassunti in una circolare del CAF.

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