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IL DECRETO AIUTI BIS (ART. 33-TER, D.L. N. 115/2022,) LIMITA LA RESPONSABILITÀ ALLE SOLE IPOTESI DI COLPA GRAVE SOLO SE SIANO STATI PRODOTTI IL VISTO DI CONFORMITÀ [EasyDNNnews:IfExists:GalleryBackLink] [EasyDNNnewsLocalizedText:ViewInGallery] [EasyDNNnews:EndIf:GalleryBackLink]
Stefano Ceci
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IL DECRETO AIUTI BIS (ART. 33-TER, D.L. N. 115/2022,) LIMITA LA RESPONSABILITÀ ALLE SOLE IPOTESI DI COLPA GRAVE SOLO SE SIANO STATI PRODOTTI IL VISTO DI CONFORMITÀ

Stavolta il titolo è piuttosto lungo, mi serviva infatti, definire il perimetro di una specifica fattispecie che il Decreto Aiuti Bis, con lo scopo di dare nuovo impulso al mercato dei crediti ha regolamentato.

L’intento del legislatore trova concretezza nella definizione delle procedure relative alle cessioni /sconto avvenute in epoca precedente al 12 novembre 2021, che ricordiamo in taluni casi ancora non prevedevano l’obbligo dell’asseverazione.

Al riguardo la circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, par. 2 dell’Agenzia delle Entrate interviene prevedendo una specifica fattispecie che per la prima volta viene normata.

Alla luce di quanto sopra, i cessionari, per ridurre la loro responsabilità nelle ipotesi di colpa grave o dolo, posso richiedere ora per allora il visto di conformità come ulteriore documentazione necessaria al fine di confutare la possibile previsione di responsabilità.

Tipicamente è il caso di lavori di edilizia libera, per cui non vi è alcun obbligo autorizzatorio per essere attuati, concretamente quelli di importo inferiore a 10.000 euro.

Nel procedere all’analisi dei comportamenti occorre un’ulteriore puntualizzazione che inevitabilmente restringe l’alveo delle situazioni ricadenti nella novellata possibilità.

  1. Deve trattarsi di crediti non già assunti dall’intermediario finanziario, ma di crediti che sono in attesa di essere acquistati, perciò, il committente deve aver optato per lo sconto in fattura, maturando il diritto del relativo credito, ma non ha ancora trovato un acquirente del credito stesso. 

Da quanto sopra si comprende che la banca che avesse acquistato un credito ancorché la pratica fosse orfana di asseverazione o visto (perché concluso in un’epoca che non lo prevedeva come obbligatorio), non avrà comunque alcun ulteriore obbligo.

Tornando al nostro esempio, se oggi mi rivolgessi ad un intermediario finanziario, questo per ridurre i propri rischi mi potrebbe chiedere di dimostrare un requisito che all’epoca della formazione della pratica non era considerato necessario.

Come mi debbo comportare?

Sicuramente sarà richiesta un’integrazione documentale come condizione di acquisto dei crediti.

Come è facile immaginare tale produzione documentale presenta complessità di ordine tecnico, partendo dalla considerazione che questo sia un onere “naturalmente” a carico dell’impresa edile che ha praticato lo sconto in fattura, i quesiti cui dare risposta sono:

  • il primo, quali sono le modalità tecniche per il rilascio del visto di conformità da parte del CAF?
  • Il secondo, quali sono i contenuti del visto di conformità? Dal momento che inevitabilmente il visto stesso è chiesto dall’impresa che ha eseguito i lavori nella sua interlocuzione con il soggetto che intende acquisire il loro credito.

Domande tutt’altro che banali alle quali si rischia di non dare risposte esaustive.

Venendo al primo quesito, il visto di conformità potrà essere rilasciato in forma libera dal CAF, riportando i dati del committente e dell’impresa che ha eseguito i lavori e che ha riconosciuto lo sconto.

Il fatto che lo si renda “ora per allora” legittima un’ulteriore specifica previsione, cioè, non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, ma dovrà essere tenuto dall’intermediario finanziario cessionario del credito, al fine di poterlo esibire nelle ipotesi in cui siano attuati dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il secondo attiene ai contenuti del visto “postumo”, il cui contenuto si ritiene, non potrà prescindere dalle finalità a cui esso assolve, perciò se quello ordinario focalizzava l’attenzione sul beneficiario, quello “ora per allora”, in virtù delle finalità per cui è rilasciato, che ricordo attengono il manlevare il cessionario da responsabilità per dolo o colpa grave all’interno dell’operazione si ritiene debba fotografare la certificazione delle sole informazioni in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori, consisterà nella verifica dell’esistenza e correttezza dei dati e documenti in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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