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ANCORA NEWS PER LE CESSIONI ORA TORNANO IN PISTA LE PARTITE IVA

Cessione dei crediti da superbonus 110% e bonus edilizi minori trovano ancora modifiche grazie ad un emendamento approvato  dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Serviva sbloccare il plafond disponibile delle banche per la cessione dei crediti.

Una breve cronistoria dell’evoluzione normativa delle cessioni successive alla prima.

SI poteva arrivare a tre a patto che la seconda e la terza fosse fatte a favore di istituti bancari o comunque operatori finanziari ed esse collegati.

Poi è stata prevista una quarta opzione ma solo per le banche (perciò non tutti gli eventuali operatori finanziari coinvolti fino alla terza possibilità) ed a favore solo dei soggetti coi quali gli istituti di credito abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza possibilità per il cessionario di ulteriore cessione.

Questo è quello che ancora è in vigore , vediamo cosa cambia:  in base al correttivo, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005. Rimane però il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.

In buona sostanza vengono inseriti purché correntisti della banca anche ai loro clienti dotati di partita IVA, questo significa che non potranno cedere nulla ai clienti privati, cioè non titolari di partita iva, anche se correntisti dell’istituto.

L’emendamento precisa che, fermo restando il limite della 4 cessioni, questa possibilità sarà attuabile anche con alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (che dovrà avvenire entro il 16 luglio 2022).

Rimane ancora aperta una delle questioni più dibattute e cioè la responsabilità dei cessionari.

In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022, è decisamente facile cadere nel reato di concorso nella violazione, al riguardo infatti, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito, insomma basterebbe anche un approccio “morbido” a configurare il concorso in truffa.

Da questo deriva che la verifica sulla responsabilità del singolo acquirente (banche comprese) deve quindi essere condotta caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Inutile dirlo, ma tale impianto potrebbe essere un freno al trasferimento dei crediti dalle banche alle imprese.

Siamo perciò a metà dell’opera si attende un ordine del giorno che impegni il Governo a correggere il meccanismo, mirante ad evitare che la responsabilità per eventuali irregolarità correlate al credito cadano sul cessionario.

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