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9 ago 2021 07:30 CILA MODELLO UNIFICATO A LIVELLO NAZIONALE NON NCESSITERA’ DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI (PARTE TERZA) Leggi la notizia... listBonus Edilizi
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4 ago 2021 08:17 MESSA A PUNTO UNA PIATTAFORMA CHE FACILITERA’ LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI DELL’ACCETTAZIONE O DEL RIFIUTO DEL CREDITO Leggi la notizia... listBonus Edilizi
3 ago 2021 08:30 L’AGENZIA INTERVIENE SULL’AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Leggi la notizia... listBonus Edilizi
CAF News 24 / lunedì 24 maggio 2021 / Categories: Caf News 24, Speciali RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (TERZA PARTE) F24 OMESSO CON VERSAMENTO A ZERO MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO In relazione alla compensazione possono verificarsi due ipotesi di adempimento e conseguentemente due ipotesi omissive: Il modello F24 a zero con compensazione Il modello F24 a debito con compensazione modello F24 a debito con compensazione I due casi sono simili ma non uguali. In un contesto dove le norme sono le stesse, gli adempimenti anche e le responsabilità le medesime, quello che cambia è il quantum della pretesa tributaria, nel caso precedentemente evidenziato vi poteva essere l’idea di una minore responsabilità dovuta al fatto che la delega era ad importo “ZERO” in questo caso, potremmo dire che non esistono attenuanti di sorta, si configura in tutto e per tutto come un mancato versamento di imposte. Il caso prospettato produce i medesimi effetti anche nel caso in cui si realizzasse una compensazione “parziale” cioè nel caso in cui il credito non riesca ad assorbire completamente il debito. Perciò fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento con le modalità telematiche descritte nel documento precedente in occasione del modello F24 con importo pari a zero, quindi utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del corretto calcolo degli oneri da ravvedimento si dovrà effettuare una scissione del modello in due parti. I tributi coperti dal credito I tributi da versare Per la ritardata presentazione del modello F24 con compensazione di crediti saranno dovute le medesime sanzioni già viste per il caso precedente, in misura ridotta o meno, a seconda che la regolarizzazione sia spontanea o meno. Invece, per il ritardato versamento dell’importo dell’imposta (o del contributo) che eccede la compensazione, che coinciderà con il saldo a debito del modello F24, saranno dovute le ordinarie sanzioni da ravvedimento operoso, in misura percentuale, maggiorate degli interessi. Previous Article RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (SECONDA PARTE) Next Article NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. POSSIBILITA’ PER LE IMPRESE, I PROFESSIONISTI E GLI ENTI NON COMMERCIALI ED I BED AND BREAKFAST. Print 8267 Rate this article: 3.2 CAF News 24CAF News 24 CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021 Other posts by CAF News 24 Contact author Website