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31 lug 2021 08:30 IL MINISTERO DEL LAVORO INTERVIENE A FAR CHIAREZZA SUI LIMITI DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE Leggi la notizia... listNovità
30 lug 2021 08:30 FINALMENTE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CHE INDIVIDUA I CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ DIVERSE SVOLTE DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE Leggi la notizia... listNovità
29 lug 2021 08:30 ANCORA SUL BONUS TV E SCONTO PER TUTTI DI MAX 100 EURO Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
29 lug 2021 08:30 PROROGA ANCHE PER SALDO ED ACCONTO INPS PER ART. E COMM. , PROFESSIONISTI Leggi la notizia... listModello redditi
28 lug 2021 09:00 ROTTAMAZIONE TER - PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN SCADENZA IL 28/02/20 C’E TEMPO FINO AL 09/08/21 Leggi la notizia... listRiscossioni
28 lug 2021 08:30 FINALMENTE OPERATIVO IL DECRETO CHE RENDE OPERATIVO LO STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO Leggi la notizia... listRiscossioni
CAF News 24 / lunedì 24 maggio 2021 / Categories: Caf News 24, Speciali RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (TERZA PARTE) F24 OMESSO CON VERSAMENTO A ZERO MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO In relazione alla compensazione possono verificarsi due ipotesi di adempimento e conseguentemente due ipotesi omissive: Il modello F24 a zero con compensazione Il modello F24 a debito con compensazione modello F24 a debito con compensazione I due casi sono simili ma non uguali. In un contesto dove le norme sono le stesse, gli adempimenti anche e le responsabilità le medesime, quello che cambia è il quantum della pretesa tributaria, nel caso precedentemente evidenziato vi poteva essere l’idea di una minore responsabilità dovuta al fatto che la delega era ad importo “ZERO” in questo caso, potremmo dire che non esistono attenuanti di sorta, si configura in tutto e per tutto come un mancato versamento di imposte. Il caso prospettato produce i medesimi effetti anche nel caso in cui si realizzasse una compensazione “parziale” cioè nel caso in cui il credito non riesca ad assorbire completamente il debito. Perciò fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento con le modalità telematiche descritte nel documento precedente in occasione del modello F24 con importo pari a zero, quindi utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del corretto calcolo degli oneri da ravvedimento si dovrà effettuare una scissione del modello in due parti. I tributi coperti dal credito I tributi da versare Per la ritardata presentazione del modello F24 con compensazione di crediti saranno dovute le medesime sanzioni già viste per il caso precedente, in misura ridotta o meno, a seconda che la regolarizzazione sia spontanea o meno. Invece, per il ritardato versamento dell’importo dell’imposta (o del contributo) che eccede la compensazione, che coinciderà con il saldo a debito del modello F24, saranno dovute le ordinarie sanzioni da ravvedimento operoso, in misura percentuale, maggiorate degli interessi. Previous Article RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (SECONDA PARTE) Next Article NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. POSSIBILITA’ PER LE IMPRESE, I PROFESSIONISTI E GLI ENTI NON COMMERCIALI ED I BED AND BREAKFAST. Print 8267 Rate this article: 3.2 CAF News 24CAF News 24 CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021 Other posts by CAF News 24 Contact author Website