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NOVITA’ SUI FRONTALIERI ITALIA – SVIZZERA
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NOVITA’ SUI FRONTALIERI ITALIA – SVIZZERA

ITALIA – SVIZZERA AUMENTA LA TASSAZIONE PER I FRONTALIERI

Nella seduta dell’11 agosto 2021 il Consiglio federale svizzero ha approvato il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto da Italia e Svizzera il 23 dicembre 2020 che entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2023 e modificherà le regole per i lavoratori che saranno assunti successivamente.

L’Accordo sostituirà quello precedente del 3 ottobre 1974 che continuerà, però, ad applicarsi ai residenti italiani che hanno già in essere un contratto di lavoro dipendente in Svizzera. Il regime transitorio prevede infatti che le persone che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo continueranno ad essere tassate esclusivamente in Svizzera, la quale verserà ai comuni italiani di confine fino all’anno fiscale 2033 una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera.

A chi si applica il nuovo Accordo Italia-Svizzera

Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente, definita per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni:

  1. dei Grigioni;
  2. del Ticino;
  3. del Vallese;

per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni:

  1. Lombardia;
  2. Piemonte;
  3. Valle d’Aosta;
  4. Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel documento per la prima volta viene anche definito chi è il lavoratore frontaliero.

É tale il residente di uno Stato contraente che:

  1. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  2. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  3. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Regime fiscale

Con il nuovo regime il carico impositivo aumenta in quanto le retribuzioni saranno incise in entrambi gli Stati. É in tal senso abrogato l’articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera che viene sostituito con il regime fiscale disciplinato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della Convenzione.

L’articolo 3 del citato Accordo stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta.

L’imposta così determinata non può eccedere l’80% dell'imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche in atto nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. L’imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte.

Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

Comunicazioni dello Stato contraente

Entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, lo Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce all’altro Stato contraente, in formato elettronico, le seguenti informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliero:

a) il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliero;

b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita;

c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;

d) l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

e) l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;

f) il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

g) il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

É previsto il possibile riesame dell’Accordo ogni cinque anni, per verificare l’eventuale necessità di modifiche.

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