29 nov 2023 00:00 TERMINE ULTIMO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023: SCADENZA FISSATA AL 30 NOVEMBRE IL 30 NOVEMBRE RAPPRESENTA LA DATA DI SCADENZA PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI... Leggi la notizia... listModello 730
27 nov 2023 00:00 BONUS PSICOLOGO: FIRMA DEL DECRETO ATTUATIVO, SBLOCCATE RISORSE PER IL 2023, PER 5 MILIONI DI EURO NEL DETTAGLIO DEL DECRETO FIRMATO, EMERGE CHE I FONDI DISPONIBILI PER IL BONUS... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
24 nov 2023 08:30 BONUS CALDAIA 2024: UNA SPINTA ECONOMICA PER L'ECOSOSTENIBILITÀ RIVOLUZIONE VERDE NELLE CASE ITALIANE: BONUS CALDAIA AL CENTRO DEL RISPARMIO FISCALE... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
22 nov 2023 00:00 LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA DEL 2024 INCLUDERÀ IL RIMBORSO DEL BONUS VISTA I DATI NECESSARI PER L’INSERIMENTO NELLA PRECOMPILATA, SARANNO FORNITI DAL... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
17 nov 2023 00:00 BONUS PART TIME 2023: 550 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE CICLICO IL DECRETO ANTICIPI STABILISCE LE MODALITÀ DI RICHIESTA E I REQUISITI PER OTTENERE... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
16 nov 2023 01:27 BONUS DA 800 EURO PER LE PARTITE IVA: CHI NE HA DIRITTO E PROCEDURA DI RICHIESTA PER I SEI MESI DI ASSEGNO UN SOSTEGNO ECONOMICO SIMILE A UNA CASSA INTEGRAZIONE, CON UN IMPORTO MINIMO DI 250... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
13 nov 2023 00:00 30 NOVEMBRE IL MOMENTO DELLE SCELTE IL SECONDO ACCONTO OPZIONI PER IL RICALCOLO Leggi la notizia... listModello 730
10 nov 2023 09:00 AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE: L'ACCESSO DEI FIGLI A GITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA, DIVENTA POSSIBILE NUOVE PROSPETTIVE PER LE GITE SCOLASTICHE ED I VIAGGI DI ISTRUZIONE. L'ISEE COME... Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
CAF News 24 / mercoledì 1 dicembre 2021 / Categories: Caf News 24, Modello redditi L’OMESSA TRASMISSIONE DI REDDITI EFFETTI SUL CONTRIBUENTE LE SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE IN CAPO AL CONTRIBUENTE Se l’intermediario non adempie alla spedizione della dichiarazione REDDITI o lo fa con un ritardo superiore a 90 giorni dal termine ultimo, ANCHE IL CONTRIBUENTE INCORRE IN SANZIONE. DICHIARAZIONE OMESSA Lo schema di seguito riportato elenca i diversi sistemi sanzionatori applicabili. Si deduce che la situazione è diversa a seconda che vi siano imposte da versare oppure non ci siano imposte da versare, nel primo caso le sanzioni saranno proporzionali, nel secondo fisse. Nel caso in cui vi fossero imposte da pagare, chiarito che gli importi non saranno ravvedibili, però viene riconosciuta una possibilità e cioè: se ci saranno imposte da pagare e se queste risulteranno pagate (anche ravvedute) a prescindere dalla spedizione della dichiarazione, nel caso di accertamento le sanzioni passeranno da proporzionali a fisse, in parole povere sarà trattato come se non fossero dovute le imposte, questa è un’attenuante molto importante e che occorrerà tenere ben presente. Fattispecie Sanzione Norma Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro) Art. 1 co. 1 e 5 co. 1 del DLgs. n. 471/97 Omessa dichiarazione dei redditi e IRAP (se non sono dovute imposte) Da 250 euro a 1.000 euro Art. 1 co. 1 del DLgs. n. 471/97 Omessa dichiarazione IVA (se non sono dovute imposte) Da 250 euro a 2.000 euro Art. 5 co. 3 del DLgs. n. 471/97 SPECIFICI CASI SANZIONATORI IN RELAZIONE ALLA TIPICITA’ DELL’OMISSIONE (NON RAVVEDIBILI) Nel caso di redditi prodotti all’estero è previsto un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile. Nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009). In questo caso, le sanzioni sono raddoppiate. Omessa dichiarazione dei canoni di locazione, in caso di opzione per la cedolare secca, in presenza di canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non dichiarato o dichiarato in misura inferiore, l’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 471/97 prevede che le sanzioni siano raddoppiate. La sanzione va dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di € 500. Oppure, dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione. Omessa dichiarazione reiterata per più anni spetta la continuazione, e, secondo un’opinione, opera il solo aumento dalla metà al triplo ex art. 12 co. 5 del DLgs. 472/97. (Cass. 16.9.2016 n. 18230, Cass. 8.2.2017 n. 3364). Previous Article L’OMESSA TRASMISSIONE DI REDDITI RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO Next Article 16 DICEMBRE SALDO IMU Print 9238 Rate this article: 2.7 CAF News 24CAF News 24 CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021 Other posts by CAF News 24 Contact author Website