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AI FINI DEL SUPERBONUS SARA’ IL PROFESSIONISTA INCARICATO A CERTIFICARE L’INERENZA DELLE SPESE PER RIPARAZIONE SU VILLETTE A SCHIERA [EasyDNNnews:IfExists:GalleryBackLink] [EasyDNNnewsLocalizedText:ViewInGallery] [EasyDNNnews:EndIf:GalleryBackLink]
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AI FINI DEL SUPERBONUS SARA’ IL PROFESSIONISTA INCARICATO A CERTIFICARE L’INERENZA DELLE SPESE PER RIPARAZIONE SU VILLETTE A SCHIERA

SOLO QUALORA IL COMPETENTE PROFESSIONISTA ABILITATO ATTESTI CHE GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE E ALL'ESECUZIONE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STATICA SIANO "DI RIPARAZIONE O LOCALI"SARA POSSIBILE ACCEDERE AL 110.

:   L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 560 del 26 agosto 2021 riguardante il superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico, il comma 4 dell'articolo 119 dispone che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è elevata al 110 per cento la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013.

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 ha pubblicato due pareri. In particolare, la Commissione con parere, prot. n. 3600 del 7 aprile 2021, ha chiarito come gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020.

Con un successivo parere, prot. n. 7035 del 13 luglio 2021, che esplicitamente richiama il precedente, la Commissione ha ulteriormente chiarito, che gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018 rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati. Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura

Rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli "interventi di riparazione o locali" realizzati su una "villetta a schiera.

Ogni valutazione in merito alla possibilità di effettuare interventi "di riparazione o locale", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto. Ne consegue che, solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018 in il contribuente potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previsti dal comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, del Superbonus.

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