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VISTO DI CONFORNMITA’ E RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEI CANTIERI
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VISTO DI CONFORNMITA’ E RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEI CANTIERI

Il DL 13/2022, all’articolo 4 stabilisce che i bonus potranno essere riconosciuti solo se nel contratto o nell’atto di affidamento dei lavori ed anche nel corpo delle fatture sarà indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Specificatamente sarà necessario far riferimento ai contratti collettivi – nazionale e territoriali – stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

In dubbiamente, come già ricordato in precedenti interventi, un provvedimento non solo ovvio (mi verrebbe da scrivere) ma assolutamente da sostenere, a garanzia di lavori regolari ma anche e soprattutto per la sicurezza dei cantieri.

Si sappia che tale obbligo inizia a produrre effetti dalla fine del mese di maggio, perciò prima di questa data (salvo proroghe) non occorrerà darne conto al momento dell’apposizione del visto e riguarderà i lavori edili indicati all’allegato X del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) che abbiano un importo superiore a 70mila euro.

I lavori a cui si riferisce il Testo Unico, sono essenzialmente lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione edile in senso stretto.

Chiariti i termini temporali veniamo alla risposta che noi del CAF attendevamo, sarà necessario inserire tale adempimento fra quelli compresi nel Visto? Ci limiteremo alla verifica documentale o saremo investiti anche dell’applicazione in cantiere?

La risposta oltre che ovvia parrebbe scontata, ma chi è di lungo corso come il sottoscritto non può e non deve mai affidarsi alle sole sensazioni.

E’ chiaro che il riferimento all’applicazione da parte dell’azienda del contratto collettivo sia esso nazionale che territoriale deve potersi evincere già all’interno delle fatture emesse dalla ditta edile ma anche all’interno degli atti di affidamento lavori.

Ciò comporta che il visto atterrà esclusivamente alla mera verifica formale dell’indicazione dei riferimenti ai CCNL o territoriali nei documenti prima ricordati e cioè :

  1. atti di affidamento
  2. contrattualistica
  3. fatture

Questo tipo di controllo riguarderà perciò sia i contratti nazionali che eventualmente quelli territoriali, da qui la “sola” necessità di verificare l’inserimento nei documenti prima richiamati.

In nessun caso sarà colui che appone il visto reso responsabile della (eventuale) mancata applicazione del contratto all’interno del cantiere ( sempre si ricorda, se il totale dei lavori supera i 70.000.00 euro) questo, in primis perché il visto è verifica formale e non sostanziale e da ultimo, colui che appone il visto non ha quasi mai le necessarie competenze utili a poter valutare la reale applicazione delle norme contrattuali in materia di lavoro.

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