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DOMANDE E RISPOSTE SULL’IMU (6/6)
Stefano Ceci
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DOMANDE E RISPOSTE SULL’IMU (6/6)

Siamo giunti alla fine di questo percorso che si è inerpicato lungo le tortuose vie dell’IMU. Nella tappa finale ho deciso di riassumere sinteticamente una serie di quesiti anche scollegati fra loro ma che auspico possano essere di supporto a chi è chiamato a fornire consulenze.

Se l’immobile cade in successione oppure se compravenduto, non sarà necessario presentare dichiarazione IMU, infatti la trascrizione nei pubblici registri assolve al compito di conoscibilità dell’evento in capo agli enti locali.

Il contratto preliminare di compravendita, attribuisce all’acquirente solo un diritto personale di godimento e non un diritto di proprietà, perciò il preliminare non fa sorgere alcun obbligo IMU in capo all’acquirente né al venditore.

Riprendendo quanto riportato sopra, l’atto definitivo di compravendita farà insorgere in capo all’acquirente un obbligo al versamento IMU ma nessun obbligo dichiarativo, stesso dicasi per il venditore. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24972/2022).

Ai fini delle agevolazioni IMU lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile deve essere dichiarato e comprovato dal contribuente con apposite allegazioni.

La comunicazione (laddove non intervenissero ulteriori variazioni, ad esempio in relazione alla perita dell’agevolazione) vale anche per gli anni successivi (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19665/2023).

Nel caso non si fosse presentata la dichiarazione IMU nel previsto termine del 30 del mese di giugno, si ricorda che alla stregua delle altre dichiarazioni è previsto un termine di 90 giorni per la spedizione della dichiarazione tardiva.

Per l’anno 2023 il termine per la dichiarazione tardiva è spirato il 28 settembre 2023.

Se si provvede alla presentazione della dichiarazione oltre tale ultimo termine, la dichiarazione si considera comunque omessa con tutte le conseguenze sanzionatorie.

Il perfezionamento dell’omissione, nel caso di dichiarazione tardiva, si realizza mediante il versamento per mezzo dell’istituto del ravvedimento operoso di una sanzione pari ad 1/10 del minimo, al riguardo la sanzione per omessa dichiarazione va dal 100 % al 200% dell’imposta relativa con un minimo di 50 euro, conseguentemente la sanzione ravveduta sarà pari a 5 euro.

La dichiarazione IMU dell’anno 2022 andava presentata entro il 30 giugno 2023 eventualmente in maniera tardiva entro il 28 settembre 2023, quest’anno vi era anche una particolarità, infatti diversamente dall’ordinario, la dichiarazione da trasmettere nell’anno 2023 non era solo relativa alle variazioni intervenute nel 2022 ma anche quelle intervenute nel 2021.

Tale proroga (anno 2021) è stata prevista dal Decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022).

Riguardo agli obblighi di presentazione della dichiarazione, ricordo che deve trattarsi di variazioni intervenute di cui l’ente locale non può averne notizia, a solo titolo di esempio:

  1. immobili oggetto di locazione finanziaria (sono comunque valide le dichiarazioni ICI già presentate);
  2. immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  3. nel caso in cui vari il valore venale dell’area fabbricabile;
  4. area fabbricabile oggetto di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto;
  5. terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  6. area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  7. immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
  8. immobile che ha perso o che ha acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione da IMU;
  9. il caso dell’immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  10. anche il caso dell’immobile per il quale è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
  11. parti comuni dell'edificio accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  12. immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
  13. acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori).

Gli amministratori di condomini sono tenuti ad assolvere all’adempimento dichiarativo, in quanto sono i soggetti obbligati per conto di tutti i condòmini. Se l'amministrazione riguarda più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione.

Nel caso delle multiproprietà, l’amministratore del condominio o della comunione è soggetto obbligato all’adempimento.

Se più persone sono titolari di diritti reali sull'immobile (ad esempio più proprietari, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota), ciascun contitolare dichiara la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta comprensiva di tutti i contitolari.

Riprendo il caso di omessa dichiarazione, l’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019, dispone che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da 100 a 500 euro; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Tutte le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso (60 gg), interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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