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7 mag 2021 21:20 VIA LIBERA DEL SENATO AL MAXI-EMENDAMENTO AL DECRETO SOSTEGNI (D.L. N. 41/2021) Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
6 mag 2021 20:54 PREVISTO AIUTO FINO A MILLE EURO ALLE IMPRESE Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
4 mag 2021 21:02 CONGELATA L’IRPEF SUI CANONI DI LOCAZIONE NON PAGATI Leggi la notizia... listLocazioni e successioni
29 apr 2021 21:08 PROROGA DEI BUONI EMESSI PER VOLI E BIGLIETTI DEI TRENI Leggi la notizia... listSostegni a famiglie e imprese
CAF News 24 / lunedì 10 maggio 2021 / Categories: Caf News 24, Novità SE UN PROFESSIONISTA SI AMMALA DI COVID? GLI ADEMPIMENTI CHE DOVREBBE PORRE IN ESSERE UN PROFESSONISTA AMMALATO DI COVID 19 POSSONO ESSERE PROROGATI DIETRO SPECIFICA CERTIFICAZIONE, NESSUN ADDEBITO SARA’ MOSSO AL CLIENTE CUI QUESTI ERANO RELATIVI. Il maxi-emendamento al decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) contiene una disposizione di particolare importanza e cioè la sospensione di 30 giorni dei termini delle scadenze in caso malattia da Covid-19. Per effetto della sospensione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19: non comporta decadenza; non costituisce inadempimento; non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Per la tutela è necessario avere un certificato medico che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai competenti uffici della pubblica amministrazione. Finito il periodo di sospensione il professionista ha 7 giorni per effettuare gli adempimenti sospesi. Previous Article ANCHE SPECIFICHE NORME SUL LAVORO SONO ALL’INTERNO DEL DECRETO SOSTEGNI Next Article DOVE COLLOCARE I CREDITI D’IMPOSTA ANTI COVID 19 Print 5158 Rate this article: No rating CAF News 24CAF News 24 CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021 Other posts by CAF News 24 Contact author Website