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ALLUNGATO IL PERIODO DI UTILIZZAZIONE DEI VOUCHER EMESSI PER IL RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI NON FRUITI A CAUSA PANDEMIA DA COVID-19;
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ALLUNGATO IL PERIODO DI UTILIZZAZIONE DEI VOUCHER EMESSI PER IL RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI NON FRUITI A CAUSA PANDEMIA DA COVID-19;

IL COMMA 4-BIS DELL’ART. 30 DEL D.L. N. 41/2021 INTERVIENE SULL'ART. 88-BIS DEL DECRETO CURA ITALIA (D.L. N. 18/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL D.L. N. 34 DEL 2020, CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020) IN MATERIA DI RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA SOSPENSIONE DI VIAGGI E INIZIATIVE DI ISTRUZIONE.

Due sono i profili di novità inseriti dal decreto Sostegni:

  1. l'estensione a 24 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso di viaggi e pacchetti non fruiti;
  2. la cedibilità del voucher alle agenzie di viaggio o emissione dei voucher a favore delle stesse, quando il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o portale di prenotazione, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla agenzia stessa.

L’allungamento del periodo di validità del voucher, comporta la necessità per le agenzie di continuare attività di assistenza a favore della clientela ai fini della fruizione da parte degli interessati delle prestazioni portate dai voucher.

Tutto ciò è conseguenza della declaratoria formulata dal comma 1 dell’art. 88-bis del decreto legge n. 18/2020, per la quale le limitazioni alla circolazione e tutte le restrizioni imposte a causa della pandemia provocata dal Covid-19 costituiscono sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.

A prescindere dall’allungamento del periodo , la vera novità è il comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 che interviene sul comma 10 dell'art. 88-bis del D.L. 18/2020.

Il comma 10, nella versione originaria, prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione.

E’ previsto che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, oppure, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

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