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PER L’ISEE CORRENTE NUOVE REGOLE DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA
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PER L’ISEE CORRENTE NUOVE REGOLE DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA

L’INPS, NELLA CIRCOLARE N. 3155 DEL 21 SETTEMBRE 2021, CHIARISCE CHE QUALORA VI SIA CONVENIENZA PER IL NUCLEO FAMILIARE, SARA’ POSSIBILE AGGIORNARE I REDDITI E I PATRIMONI PRESENTI NELLA DSU MEDIANTE MODALITÀ ESTENSIVE DELL’ISEE CORRENTE.

A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In tale ipotesi, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Conseguentemente, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.

Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:

- solo i patrimoni;

- solo i redditi;

- contestualmente i patrimoni e i redditi.

Sono state aggiornate anche le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti in ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019. Nel contempo è stata integrata, nei modelli per il calcolo dell’ISEE, l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas naturale. Inoltre, al fine di comprendere anche i redditi da pensione di fonte estera, tassati esclusivamente all’estero, è stata modificata la denominazione del campo “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero” del “Quadro FC4” della DSU Mini e Integrale, ora denominato “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all’estero”.

E’ stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione che il “Quadro D”, relativo al genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l’altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio.

Qualora siano rilevate omissioni o difformità nei dati autodichiarati ai fini dell’ISEE corrente, il richiedente potrà:

  1. presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione dell’ISEE corrente recante le omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  2. presentare un nuovo modello sostitutivo, comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  3. richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione del modello sostitutivo che si intende rettificare.
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