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LA CIRC. 28/E II^ PARTE INTERVIENE SUL VISTO DI CONFORMITA’ E BONUS EDILIZI
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LA CIRC. 28/E II^ PARTE INTERVIENE SUL VISTO DI CONFORMITA’ E BONUS EDILIZI

Il controllo finale spetta a chi rilascia il visto di conformità, questo è il principio chiaramente stabilito dall’Agenzia nella circ. 28/e. La cessione o lo sconto in fattura necessitano dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione,  i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. NON si deve dimenticare che anche ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione da superbonus la norma richiede l’apposizione del visto di conformità, in questo caso complessivamente sul modello 730.

Il documento di prassi ci ricorda che:

  1. per i lavori iniziati ante 6 ottobre 2020, l’asseverazione, deve essere redatta ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, e dovrà attestare il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti “facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”;
  2. per i lavori iniziati post 6 ottobre 2020, l’asseverazione, deve invece essere redatta ai sensi del D.M. 6 agosto 2020 (“Asseverazioni”), attestando la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”). Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.

Diverso sarà il discorso per i lavori di efficientamento energetico rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate precisa che vanno rispettati i seguenti requisiti:

  1. tecnici individuati rispettivamente dai D.M. 19 febbraio 2007 e D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
  2. di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE “convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai D.M. 19 febbraio 2007 e D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
  3. di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica, compreso il D.M. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”).

Il documento affronta anche il caso degli interventi “trainanti” e “trainati” eseguiti in un condominio,rispetto ai quali occorrerà produrre gli APE convenzionali, ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione postintervento tutti gli interventi “trainanti” e “trainati” eseguiti congiuntamente.

Per gli interventi sull’involucro opaco dell’edificio è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare.

IMPORTANTE: L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Nel caso invece di doppio passaggio di classe vanno verificati gli appositi attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento.

Poi, qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di 2 classi energetiche, ma tale risultato sia raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi “trainanti” o “trainati”, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi: gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato non raggiungono il miglioramento di 2 classi energetiche possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all’ecobonus.

Il miglioramento energetico complessivo deve essere sempre verificato in relazione all’intero edificio e non anche con riguardo alle singole unità immobiliari, salvo soltanto il particolare caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica di riferiscano a una unità immobiliare indipendente e autonoma sita in un edificio plurifamiliare.

È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai D.M. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020.

Per l'agevolazione relativa all’acquisto delle case antisismiche si consideri che questa è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, ai fini del superbonus, nonché dell'opzione di cui all’art. 121, non va attestata la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza dovranno:

  1. asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle disposizioni del D.M. n. 58/2017 mettendo a confronto la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
  2. attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche).

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA: quella relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE.

La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio e il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.

Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima:

  1. copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione;
  2. copia del documento di riconoscimento.

Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è adeguato.

In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Con riferimento alle sole asseverazioni per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano del superbonus, non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ossia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo, mentre è consentita anche la stipulazione in coassicurazione (art. 2, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020 (Asseverazioni).

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato se i professionisti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, a condizione che:

  1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  2. preveda un massimale non inferiore a euro 500.000 specifico per il rischio di asseverazione da integrare ove si renda necessario;
  3. garantisca un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività almeno di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Si rammenta che gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell’APE, nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono detraibili al 110% se risulta rispettato un doppio limite: quello previsto dal decreto ministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al D.M. 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia. In particolare, si ritiene che l’APE rientri tra le prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere e) e b), D.M. 17 giugno 2016 del Ministro della giustizia ovvero tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.

Ai fini del superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.

Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all'atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) di cui all’art. 25, D.L. n. 78/2010.

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