ANCORA UNA FINESTRA PER CHI AVESSE LE RATEIZZAZIONI DECADUTE
Un’ultima finestra viene aperta per tutti quei contribuenti che avessero piani di rateizzazione di cartelle esattoriali, incorsi nella decadenza ancora prima della sospensione dell’attività di riscossione a seguito dell'emergenza da Covid-19.
Perciò tutti coloro che prima dell'8 marzo 2020 o, del 21 febbraio 2020 (questa data vale per i soli contribuenti che alla stessa data avessero la residenza nei comuni della zona rossa - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), fossero incorsi nella decadenza del piano di rateizzazione possono presentare una nuova richiesta per le somme ancora dovute, IMPORTANTE senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano.
Prima di comprendere i benefici della proroga, ricordiamo le regole ripristinate a decorrere dal primo di gennaio 2022.
Le regole ora in vigore, prevedono che si decade dal beneficio della rateizzazione allorquando non si pagassero 5 rate anche non consecutive, ma soprattutto l’eventuale riammissione è subordinata al pagamento di tutte le rate eventualmente già scadute.
L’opportunità prevista dalla norma in esame, cioè la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti, è ulteriormente appetibile perché chiusa questa possibilità si tornerà alla regola generale che è quella prima ricordata, cioè la rateizzazione potrà essere concessa nuovamente previa pagamento delle rate scadute e non pagate e per il numero di rate che rimane.
Si ricorda che nell’epoca emergenziale la rateizzazione sarebbe decaduta nel caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
L’occasione è propizia per un breve riassunto delle disposizioni relative alla dilazione.
La rateizzazione delle cartelle di pagamento viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta. La rateizzazione concessa decade in caso di:
- inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento
- assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- nel caso di società, al momento della cancellazione dal registro delle imprese.
Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.
La decadenza per inadempienza si concretizza a fronte del mancato pagamento di un numero di rate, anche non consecutive. Al verificarsi della decadenza per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, che saranno calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione, qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
- Esempio: 60 rate da 500,00 euro
- Mancato pagamento di 6 rate la 2^, l’8^, la 12^, la 13^, la 15^ e la 20^.
- Con il mancato pagamento della ventesima rata decade la dilazione, la riammissione sarà subordinata al pagamento delle sei rate in un’unica soluzione e potrà essere concesso un nuovo piano non superiore a 40 rate.
Come chiedere la rateizzazione e per quali importi.
1) Per le istanze di rateizzazione per debiti fino a 60 mila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata a questo indirizzo https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do e compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Ai fini dell'ottenimento della rateizzazione, è necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
IMPORTANTE: per coloro che non avessero dato corso alle rate scaturenti dai diversi provvedimenti di rottamazione e dunque avessero la quota residua di debito immediatamente riscuotibile, sarà possibile grazie alle norme del “DL n. 34/2020, presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute.
2) Per importi superiori a 60 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello. In questi casi sarà necessario allegare la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare al fine di attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
3) Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. L’istanza potrà essere presentata tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
4) C’è un’ulteriore possibilità e si tratta del caso di coloro che pur avendo ottenuto il piano di rateizzazione non fossero in grado di onorarlo per sopravvenute condizioni di difficoltà, in questi casi si potrà chiedere un allungamento dei tempi di pagamento delle rate.
IMPORTANTE: la proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni). Per la richiesta della proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Una considerazione a mio parere non banale, la concessione di qualunque procedura di dilazione, come potrete notare, è subordinata al verificarsi di una condizione di temporanea difficoltà economica, questo significa che il provvedimento di dilazione non è perciò concesso a coloro che dichiarano di non poter sostenere l’onere perché vertono in condizioni di difficoltà economica.
Per il concessionario infatti, questa situazione di non temporaneità del disagio economico può essere risolta esclusivamente mediante il ricorso alle procedure di recupero coattivo sui beni del debitore e non già con la dilazione che a parere del Concessionario non sarà sostenibile proprio in virtù della non temporaneità delle difficoltà, perciò ogni procedimento di dilazione sarà governato dalla sola necessità di ottenere un alleggerimento economico e non già a sostenere l’impossibilità da parte del debitore di far fronte ai pagamenti. L’occasione è utile per ricordare che la gestione di debiti erariali e non anche se di particolare rilievo potrà essere efficacemente gestita con il servizio OCC messo a disposizione di tutte le sedi CAF MCL.
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CAF News 24
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