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CHIARIMENTO SULL’INSERIMENTO DELLE DIVERSE COMPONENTI IN FATTURA NEL CASO DI BONUS EDILIZI
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CHIARIMENTO SULL’INSERIMENTO DELLE DIVERSE COMPONENTI IN FATTURA NEL CASO DI BONUS EDILIZI

Capita sovente che ci si interroghi sulla corretta rappresentazione in fattura delle spese da parte dei soggetti esecutori dei lavori.

Al netto delle considerazioni relative all’asseverazione sulla congruità dei prezzi che non deve certamente trovare riscontro nella fattura, c’è un altro aspetto spesso sottovalutato, cioè, l’impresa ha piena autonomia nella decisione del margine di reddito che intende maturare su ogni prestazione di servizio che cede ai propri committenti; dunque, non si può intervenire sulla quantificazione delle prestazioni.

Questo significa che il prezzo richiesto da ogni imprenditore non è sindacabile e, salvo che non ci sia una norma espressa, non c’è alcun obbligo di indicare in fattura tutte o alcune delle componenti di costo considerate nella formazione dell’onere da addebitare al committente.

Basti al riguardo rammentare, che quando il legislatore lo ha voluto, la norma (come nel passato) ha previsto che nella fattura emergesse il costo del personale, pena la perdita del diritto della detrazione (art. 1, comma 19, legge n. 244/2007); sempre questo preciso obbligo fu poi abrogato a decorrere dal 2011 (art. 7, comma 2, lettera r, D.L. n. 70/2011).

Vediamo alcuni casi di riaddebito delle spese e gli effetti che queste determinano ai fini iva e delle II.DD.

GLI ONERI FINANZIARI: quelli pagati dall’impresa che riconosce lo sconto in fattura al proprio committente per lo “sconto finanziario” connesso con la cessione del credito.

Occorre ai fini di una corretta rappresentazione analizzarne la natura, questo significa che se saranno addebitati in modo specifico dall’impresa al proprio committente, perderanno la natura di oneri finanziari, diventando corrispettivo.

Gli oneri finanziari sono tali solo nella misura in cui , sono pro quelli applicati dall’intermediario finanziario applicando un tasso di sconto finanziario sull’ammontare del credito acquistato, a questo punto è semplice comprendere come perderanno tale natura se riaddebitati dalla ditta esecutrice al committente, secondo un principio di ribaltamento della spesa diventeranno, come scritto in precedenza, corrispettivo a tutti gli effetti e saranno come tali assoggettati ad iva a differenza degli interessi passivi.

Tale precisazione occorre per salvarne la detraibilità, perché se invece fossero evidenziati in fattura si perderebbe su di essi la possibilità di essere oggetto di sconto in fattura ovvero di cessione del credito corrispondente.

Oneri amministrativi anticipati per il rilascio di visto di conformità e ASSEVERAZIONE: diverso è il caso degli oneri relativi al visto di conformità e all’asseverazione per la congruità dei costi anticipati dal fornitore.

In queste ipotesi, potrebbe verificarsi che l’impresa esecutrice ribalti a sua volta i costi sostenuti per queste prestazioni professionali. In questo caso sarà utile fare una precisazione:

  • se le fatture dei professionisti saranno direttamente intestate al committente, il riaddebito in fattura dovrà essere effettuato senza l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972, “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 623 del 2021).

Tale evidenza Iva, perché si tratterebbe solamente di una anticipazione finanziaria di spese sostenute direttamente dal proprio committente. Quanto detto vale anche nelle ipotesi in cui tali spese fossero anticipate da una rete d’imprese ovvero da un general contractor.

Con riferimento alla detrazione , diversamente dagli oneri finanziari, le spese per il visto o l’asseverazione anche se riaddebitate non perdono la loro natura e, come tali, risulterà cedibile il corrispondente credito d’imposta come anche, in linea di massima, potrà essere esercitato il diritto all’opzione per lo sconto in fattura.

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