FORSE… POSSIAMO DIRE LA PAROLA FINE
Il cambiamento era nell’aria, forse l’avremmo voluto prima e dai contorni meno incerti, però questo è quello che abbiamo e questo è quello che saremo chiamati a gestire. Ragionare sulle colpe “ab origine” ha poco senso, sicuramente è stata un’occasione in parte sciupata. Oggi, gridare allo scandalo è facile e scontato, ma non dobbiamo dimenticare che nei momenti più dolorosi e bui, il Superbonus, ha rappresentato una concreta possibilità di ripresa ed ha permesso il riattivarsi della circolazione del denaro, destando, purtroppo come sempre accade, anche gli appetiti di biechi sfruttatori del settore, annidati come serpi nei loro antri bui, pronti ad azzannare la preda di passaggio.
A parte le elucubrazioni, c’è da prendere in esame il provvedimento, che ridona prospettive dopo un taglio che aveva dell’assurdo. Negare le cessioni oltre la prima anche quando i cessionari erano istituti bancari o postali era davvero una scelleratezza, per altro posta in essere in un momento in cui le banche sono piene di soldi, perché nessuno fino ad oggi li ha potuti spendere.
La strada intrapresa dall’Esecutivo, potremmo definirla “intermedia” scegliendo la possibilità di una circolazione comunque minima ed un parallelo inasprimento delle responsabilità a carico dei professionisti coinvolti nel processo.
Purtroppo il proliferare delle frodi legate all’aver previsto la possibilità di cedere un numero illimitato di volte il credito si è tradotto nella possibilità della creazione di crediti inesistenti di cui si faceva perdere traccia con cessioni multiple e frammentate.
Non serve ripercorrere i diversi tentativi di arginare il fenomeno, partiamo invece dal 12 novembre 2021 e le diverse indicazioni che abbiamo avuto. Prima un visto generalizzato anche sui bonus minori, poi l’inserimento della possibilità di evitare il visto sugli interventi di edilizia libera ed anche la possibilità per gli interventi di edilizia non libera di evitare il visto se di importo fino a 10.000,00 euro e comunque il blocco delle cessioni multiple.
Come non ricordare poi, il pasticcio legato alla mancato inserimento dell’emendamento alla legge di Bilancio e la necessità di regolamentare il periodo transitorio intercorrente fra il 12/11/21 ed il 31/12/21, così anche come l’aver fissato al 16 febbraio 2022 la possibilità di effettuare cessioni multiple per poi fermarsi definitivamente dopo questa data. Tutto questo, farcito dai maggiori poteri di controllo riconosciuti all’Agenzia delle Entrate ,con la possibilità di sospendere l’efficacia della cessione in ragione della rischiosità dei diversi contraenti.
La stretta, però, va detto si è tradotta in un vero e proprio blocco delle cessioni con gravi ricadute su un settore, quello edilizio, che si è ritrovato fermo proprio ora che, con queste nuove norme, stava iniziando ad uscire da una profonda crisi.
Arriviamo ai giorni nostri, il Governo preso atto dello stallo, modifica nuovamente la disciplina concedendo una seppur parziale apertura agli operatori del settore.
Con il decreto approvato, all’art. 121 sopra citato viene sostituito l’inciso “senza facoltà di successiva cessione” con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Per il resto, viene confermata l’applicazione della disciplina sui controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Viene inoltre previsto, che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali, successive alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
A tal fine, con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Un capitolo importante del provvedimento è quello legato all’inasprimento delle responsabilità dei professionisti coinvolti. Al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, si aggiunge il comma 13-bis.1 che prevede per il “tecnico che espone o omette informazioni false attestando falsamente la congruità delle spese, la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 50 a 10mila euro”. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
A questo si aggiunge un’altra novità per gli asseveratori, che se confermata richiederà una polizza di assicurazione per ciascun intervento con massimale pari all’importo degli interventi.
Riprendendo il titolo d’apertura, alla luce di quanto scritto è difficile scommettere sulla vittoria dei buoni, ed in attesa di un ulteriore intervento sulla questione dei contratti di lavoro applicati, pronosticare se assisteremo ad un episodio filmico di tipo Horror, una tragedia, una commedia od un giallo, è esercizio arduo per questo formulo un semplice consiglio ai pazienti lettori …..aspettate i titoli di coda, solo così avrete la certezza di aver compreso se come tradizione i buoni saranno destinati a vincere oppure se con un inaspettato “coup de théâtre” sopperiranno miseramente.
CAF News 24
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