SIAMO AL “DE PROFUNDIS” DELLE CESSONI / SCONTO ? (A)
Il Milleproroghe ci aveva da pochissimi giorni investiti con lo slittamento dei termini per le comunicazioni di cessione e sconto, che passano dal 16 del mese di marzo 2023 al 31 dello stesso mese, ed all’improvviso siamo stati folgorati dal deliberato del DL 11/03, che di fatto blocca ogni possibile forma di cessione o sconto a far data dal giorno 17 febbraio 2023, un deliberato non solo inattesa ma soprattutto ritenuto della massima urgenza, dal momento è stato prontamente pubblicato nella G.U. della stessa giornata del 16 febbraio e che è entrato in vigore il 17 febbraio 2023.
Ma cosa è effettivamente successo? (la domanda risuona sinistra nella mente sbigottita del sig. Rossi)
Proviamo a soddisfare la curiosità del nostro avventore:
viene stabilito il blocco (quasi) totale delle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura, a far data dal 17 febbraio 2023, ciò significa che viene fatto salvo tutto ciò che è accaduto fino al 16 febbraio 2023.
Conseguentemente, dal 17 febbraio 2023 non sarà più possibile comunicare operazioni di cessione del credito o sconto fatture, relative a:
- al recupero del patrimonio edilizio;
- all’efficienza energetica;
- all’adozione di misure antisismiche;
- al “bonus facciate”;
- all’installazione di impianti fotovoltaici;
- all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- al “Superbonus”.
Fin qui, ed al netto delle possibili considerazioni sull’opportunità del provvedimento, tutto chiaro, serve però, avere indicazioni sui comportamenti da tenere nel periodo transitorio.
Cioè, serve avere chiari quali sono gli elementi che nel periodo intercorrente fra talune operazioni e la fatidica del 17 febbraio possano essere considerati tempestivi rispetto ai termini della cessione/sconto, o comunque molto più semplicemente serve sapere cosa deve poter essere avvenuto entro il 16 febbraio per poter continuare a beneficiare della possibilità di optare per la comunicazione di cessione / sconto.
E’ previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese rientranti nel Superbonus per le quali in data antecedente al 17 febbraio:
- nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per le altre tipologie di interventi edilizi, il blocco non opera se per gli interventi (in data antecedente al 17 febbraio):
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).
Da quanto sopra si scopre che le maglie per il periodo di transizione (attenzione, solo per quello) non sono fittissime, perché ad esempio in interventi diversi dal superbonus, la presentazione della richiesta di titolo abilitativo il 20 del mese di febbraio determina comunque l’impossibilità di presentare la comunicazione di cessione.
Il decreto interviene anche su di un altro aspetto e cioè in quale caso il cessionario non sarà responsabile in solido con il cedente.
L’esecutivo nel provvedimento condensa due principi, il primo il più cogente, l’intento di salvaguardare i conti pubblici gravati da questa onerosa misura (ad oggi si stima un carico finanziario per ogni cittadino di circa 2.000 euro), altro aspetto di non secondaria importanza è l’obiettivo di sbloccare i tantissimi crediti “incagliati”.
Insomma se da un lato si tira la cinghia dall’altro si prova a svuotare i serbatoi dei crediti in sofferenza, come dire si è immaginata una sorta di misura compensativa, anche perché a tutti quelli che gridano allo scandalo, provo a ricordare che se pur prevista di fatto la cessione era bloccata!
I motivi erano molteplici, tra questi il principale, era la paura di un coinvolgimento in tema di responsabilità da parte dei cessionari.
Questo era il principale deterrente all’accettazione del credito, così che rifiutati all’atto dell’acquisto rimanevano “nella pancia” dei committenti o dei fornitori.
Ed è così che pur risultando nella piena operatività della disposizione erano di fatto BLOCCATI e come tali non fruibili.
Lo stesso settore edile aveva avuto modo di salire sulle barricate, lamentando il congelamento di milioni di euro di crediti che non si trasformavano in liquidità esponendo le aziende a sofferenze di cassa molto rilevanti.
Il DL nel tentativo di sbloccare questo “ganglo infernale”, prevede che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, non c’è concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto, se costoro dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e sono in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.
Questo dobbiamo considerarlo, un aspetto positivo, che ribadisce (semmai ce ne fosse stato ancor bisogno) il ruolo centrale della documentazione a sostegno delle singole pratiche che poi rappresenta il “focus” della nostra attività di servizio.
Non è un caso che fra la documentazione che manleva il cessionario dalle responsabilità del cessionario vi sia l’asseverazione!
Sugli effetti e sull’opportunità non mi esprimo, è certo, che in epoca precedente noi avevamo già denunciato la delicatezza della questione ed il soverchiante peso delle responsabilità in gioco, soprattutto laddove incolpevolmente si fosse incappati in processi che avevano fini diversi dalla sola operazione in ambito edile.
Va anche detto che, qualsiasi provvedimento che abbia al centro la verifica documentale non può che trovarci disponibili a rendere con la serietà e la competenza che ci caratterizza, quel servizio che, poco più di trenta anni fa, il legislatore nazionale ebbe il lungimirante impulso di introdurre anche nell’ordinamento nazionale.
Concludo con un altro elemento su cui serve soffermarci, e cioè che la richiamata esclusione della responsabilità, riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.
In tal caso, è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
Viene poi specificato che comunque, la mancanza della suddetta documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”
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