SORPRESA…FORSE …. SOTTO L’ALBERO
ELEVATO (FORSE) A 40.000 EURO IL LIMITE PER EVITARE IL VISTO E L’ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’
Siamo a registrare un evento realizzato sul filo di lana, che se confermato rappresenterebbe un bel regalo sotto l’albero in quanto consentirebbe di evitare l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi, per gli interventi di recupero edilizio o di tipo energetico, per lavori di importo complessivo non superiore a 40.000 euro.
La sensazione che a circa 50 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal decreto “antifrodi” gli effetti si riverberano soprattutto sull’attività dei cessionari è forte, infatti, poste e Banche hanno rallentato di molto le attività con riferimento alle cessioni ma anche allo sconto, inficiati oltre che dalle novellate disposizioni sul visto anche sui provvedimenti di sospensione che laddove confermati sarebbero destinati a creare enormi problemi soprattutto nel caso degli sconti in fattura.
Però la necessità del visto e dell’asseverazione della congruità dei costi, risulta il vero problema ostativo, questo si ritiene sia stato l’impulso nel corso dell’iter che porterà all’approvazione della legge di Bilancio 2022, al punto da spingere a prevedere un limite al di sotto del quale i nuovi adempimenti non saranno necessari.
Se fino a pochi giorni sembrava che il limite di spesa dovesse attestarsi a 10.000,00 euro, questo perché il MEF ha sostenuto che elevare il limite avrebbe riportato una quota assai rilevante di lavori in un’area di rischiosità con l’ulteriore conseguenza di veder realizzare lavori a prezzi molto superiori rispetto ai valori ritenuti congrui.
Ora, però, nel testo licenziato dalla Commissione finanze del Senato risulta nuovamente previsto un limite più elevato, pari a 40.000 euro.
Questo permette di auspicare che se la disposizione sarà confermata nel testo definitivamente approvato, per gli interventi di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, non sarà necessario né il visto di conformità, né l’asseverazione della congruità dei costi, fermo restando che la novità non si applicherà agli interventi aventi ad oggetto il restauro delle facciate, in quanto ritenuta un intervento ad alta rischiosità di frode.
A fare da contraltare all’inserimento del nuovo limite c’è la previsione di una specifica norma antielusiva mirante ad evitare la suddivisione in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l’applicazione delle nuove disposizioni.
Altra questione in fieri è se l’importo dei 40.000 debba intendersi al netto oppure al lordo dell’iva, una possibile soluzione potrebbe essere rilevata nella stessa procedura di asseverazione della congruità dei prezzi che sappiamo avere a riferimento i soli valori imponibili, dunque sarebbe 40.000,00 al netto dell’iva.
Ulteriore questione potrebbe essere relativa ai lavori su parti comuni e cioè, se l’importo dei 40.000 debba intendersi per singola unità immobiliare; a parere dello scrivente, vista la richiamata norma antielusiva, il valore dovrà necessariamente intendersi in termini complessivi, nessun visto ed asseverazione solo nel caso in cui , il totale dei lavori condominiali non superi il valore di 40.000,00 euro + iva.