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SPESE A CAVALLO D’ANNO COME COMPORTARSI 17318 0

Sconto e cessione di crediti per spese intervenute a cavallo di due annualità come comportarsi per evitare problemi con il SAL

articolo di CAF News 24

Le spese sostenute per gli interventi 110 per cento laddove sostenute a cavallo di anni diversi, debbono essere valutate con attenzione in quanto concorrono alla verifica del raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento al fine di effettuare la cessione del credito o per fruire dello sconto in fattura.

L’interpello 56/2022 fornisce indicazioni estremamente utili alla definizione della pratica. La prassi dell’Agenzia chiarisce che la parte oggetto di cessione o sconto deve necessariamente essere individuata nella quota sostenuta nel periodo di imposta in cui il SAL raggiunge la percentuale del 30 per cento.  

Vediamo in concreto cosa significa.

Si faccia l’ipotesi che una parte delle spese sia stata sostenuta nel corso del 2021 ed un’altra parte di queste sia stata liquidata nel corso del 2022. L’Agenzia si è espressa sulla determinazione dell’unico SAL riferito all’intervento e di come questo dovesse essere individuato in relazione alla possibilità alternativamente esercitabile di cessione o sconto in fattura di cui all’art. 121 – bis del D.L. n. 34/2020.

Primo aspetto che l’Ufficio chiarisce è che il Sal dovrà aver raggiunto il 30% dell’intervento complessivo, tale valore deve essere assunto con esclusivo riferimento ai lavori che si riferiscono alla specifica agevolazione, questo significa che eventuali ulteriori bonus al 110% non concorreranno alla verifica del limite del 30%, o meglio vi concorreranno con riferimento a ciascuno di essi, giova ulteriormente ricordare, che la norma nell’avere a riferimento il valore dell’intervento complessivo si riferisce alla spesa complessiva, intendendo per tale anche la quota eventualmente eccedente il limite massimo detraibile, perciò con limite a 30.000 euro se la spesa sostenuta fosse di 50.000 il limite del 30% sarà 15.000 e non 9.000.

Chiarito questo primo aspetto (fondamentale) la risposta dell’Agenzia ci illumina, su di un’ulteriore circostanza e cioè, che le somme da considerare ai fini del raggiungimento della quota minima di SAL (30%), non solo dovranno scontare i principi prima richiamati ma, cosa importante, potranno essere assunte indifferentemente dalla data di sostenimento, perciò si andranno a sommare le spese con riferimento ad ogni singola tipologia di intervento (nel caso di interventi misti), sostenute nel 2021 con quelle sostenute nel 2022.

Ai nostri pazienti lettori suggerisco però di attendere nel lasciarsi andare ad incontrollate manifestazioni di giubilo, infatti l’Agenzia specifica un ulteriore aspetto. Ci fa sapere, che la parte cedibile o scontabile sarà esclusivamente quella il cui pagamento è avvenuto nell’anno in cui si è realizzato il raggiungimento della fatidica soglia del 30%, perciò la quota riferita alle spese sostenute nel 2021 che pur ha concorso alla quantificazione della percentuale, potrà essere utilizzata esclusivamente in maniera diretta dal contribuente ed eventualmente valutarne la cessione (ora) non possibile, solo in una fase successiva.

Spingendoci al limite con l’esempio, nel caso in cui il 30% fosse raggiunto con spese sostenute entro il 16 marzo 2022, termine che sappiamo essere utile alla cessione dei crediti riferiti a spese del 2021, non sarà comunque possibile cedere le spese sostenute nel 2021, proprio per il principio appena evidenziato e cioè che alla data del 31 dicembre non si era raggiunta l’agognata soglia.

Questo ci chiarisce un principio fondamentale e cioè che sarà necessario verificare preventivamente in quale anno si raggiunge tale percentuale minima e successivamente comunicare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Anche in questo caso la scadenza per la comunicazione è costituita dal 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili.

Risulta quindi decisiva la data di emissione del SAL e le spese sostenute entro il 31 dicembre di tale annualità.

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